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Qui non vogliamo fare un elenco di dettagli, di analisi di casi limite senza sbocchi, dovuti alle mille secondarie imperfezioni normative. Ci interessano le questioni strutturali, che qualche volta passano anche per i dettagli. Così come si può vedere il cielo anche dal buco della serratura, anche un dettaglio va bene, sapendone individuare la valenza generale. Tutto va bene per costruire una teoria della tassazione.

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Per una teoria della tassazione (individuale) PDF Stampa E-mail
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Di fronte alla tassazione c'è oggi un disorientamento generale, assente nei secoli passati in cui  una tassazione elementare  avveniva senza bisogno di un diritto tributario. Bastavano , le conoscenze economico-giuridiche generali, con un pò di specializzazione legislativa, esperienza del settore. Con la tassazione attraverso le aziende (che per questo qui chiamiamo "tassazione aziendale") è diventata di colpo necessaria una teoria, per amalgamare le tradizionali componenti, economiche e di diritto amministrativo, con la contabilità aziendale e la valutazione di innumerevoli rapporti giuridici come manifestazione di ricchezza. Non bastava più la legislazione fiscale applicata, occorreva che un "diritto tributario" selezionasse e coordinasse elementi di economia (generale e aziendale), diritto dei poteri pubblici e dei rapporti privati come fonte di ricchezza. Il tentativo accademico di creare un nuovo settore in cui si unificassero, in chiave tributaria, componenti diverse di economia e diritto, può dirsi fallito, il diritto tributario è rimasto "legislazione fiscale", diluito sulle mille  pazzie della legislazione e degli altri "materiali" (dottrina compresa) nella cui analisi (come fossero l'ombelico del mondo) cerca di darsi una scientificità. La scienza delle finanze ha fatto un passo indietro sulla tassazione, e si è diluita nell'"economia pubblica", cercando la scientificità nei numeri e nelle formule matematiche, anzichè nella lettura quantitativa dei comportamenti sociali. Invece della teoria della tassazione aziendale (che poi è l'unica ad aver bisogno di una teoria) abbiamo un enorme buco nero tra economia e diritto. Diritto tributario esiste nella società, senza però essere riuscito a darsi una teoria che organizzi le mille riflessioni che nella società si possono fare su di esso. Per ora non esiste diritto tributario, ma commento di legislazione, sentenze, dottrina e altri materiali: la teoria del diritto tributario non è morta, ma non è mai nata. L'insuccesso dei tentativi di crearla travalica le responsabilità dei singoli, e analizziamo a parte le ragioni del suo fallimento.  Nel frattempo la vita degli operatori, dei funzionari, dei contribuenti e dei professionisti si complica e si imbarbarisce. Il disorientamento si estende dall'accademia alla società, che lo avverte, ma non sa come uscirne, perchè occupata a lavorare, produrre, amministrare, giudicare. "Il fisco senza testa", sta male e invoca rimedi sovrumani, cioè la legge vista come un feticcio, perchè lo guarisca.  Intanto l'Italia si lacera socialmente sul fisco, si impoverisce, respinge gli investimenti esteri senza sapere perchè, impedisce la crescita delle imprese italiane. Bisogna ripartire quasi da zero, dalla consapevolezza che è necessaria una teoria per mettere ordine, nelle conoscenze e nelle esperienze ricorrenti, a vari livelli, in materia di tassazione. Per sdrammatizzare, per recuperare una coesione sociale, che deriva solo dalla comprensione dei meccanismi comportamentali dei vari individui e dei vari gruppi sociali. Cerchiamo di farlo in questa visione di insieme della tassazione aziendale (cioè attraverso le aziende), allegata al numero 2-2010 di Dialoghi tributari, Il titolo è Raffaello Lupi Tassazione aziendale in cerca di identità - come riformare un sistema senza alternative.  

 
La legge “salva-Mondadori”: una risposta (patologica) alle patologie della tassazione? PDF Stampa E-mail
Tassazione societaria
Scritto da Administrator   
Giovedì 02 Settembre 2010 14:24

di Dario Stevanato

Vorrei dedicare il mio primo post al tema della cd. “legge ad aziendam” (decreto legge 25 marzo 2010, n. 40), oggetto di accese polemiche estive, e che ha permesso ai contribuenti, vittoriosi in due gradi di giudizio, di chiudere le liti tributarie pendenti in Cassazione versando il 5 per cento dell’imposta accertata.

Come noto alcune inchieste giornalistiche ritengono che si sia trattato dell’ennesima legge “ad personam”, anzi “ad aziendam”, confezionata ad hoc per la Mondadori, vittoriosa in due gradi di giudizio e in attesa di quello di Cassazione.

Non mi compete e non voglio entrare nel merito delle polemiche giornalistiche, comprese le questioni etiche sollevate da alcuni autori della citata casa editrice, che si sono interrogati sulla prosecuzione del loro rapporto con la casa editrice. Vorrei invece inquadrare un diverso profilo della vicenda, che per certi versi si ricollega a quell’”inferno del dichiarato” su cui “Dialoghi tributari” ha tante volte acceso i riflettori.

Da quanto si comprende dalle ricostruzioni della vicenda e da quanto emerge dal sito internet della Mondadori, alla stessa era stata contestata l’elusività di una rivalutazione di partecipazioni a fronte del disavanzo di fusione, che fino all’inizio degli anni novanta era un’operazione perfettamente lecita, ancorché a monte non fosse stata pagata l’imposta sui capital gains (che prima del 1991 nemmeno esisteva).

Eppure le citate inchieste giornalistiche hanno presentato la legge sulla definizione delle liti in Cassazione come un provvedimento con cui la Mondadori si è callidamente sottratta al pagamento di una giusta e sacrosanta pretesa fiscale.

L’altra faccia della vicenda, che le citate inchieste giornalistiche offuscano, è proprio questa: mancando quel minimo di certezze e la necessaria serenità per affrontare un giudizio altamente imprevedibile, in cui la magistratura tributaria, specie di Cassazione, è sempre più sbilanciata a favore delle tesi del fisco, fossero anche le più strampalate, o addirittura è disposta a riscrivere le motivazioni degli accertamenti surrogandosi in una funzione di amministrazione attiva, può anche capitare che  chi può si costruisca delle vie d’uscita per evitare il peggio, come probabilmente è successo con il DL 40/2010 (ribattezzato legge salva-Mondadori).

Non voglio ovviamente qui giustificare gli indirizzi di politica legislativa con cui si concepiscono leggi ad personam (o ad aziendam), sintomo di un’indubbia patologia. Vorrei invece rilevare come, almeno in questo caso, si sia voluto evitare un ingiusto maleficio (versando comunque alcuni milioni all’erario), più che sottrarsi al pagamento di quanto dovuto, come affrettatamente affermato dalla stampa generalista che si è occupata della vicenda.

Insomma, se vi è una patologia in questo modo di legiferare, si tratta di una patologia che, nel particolare contesto, reagisce ad un’altra e diversa patologia, ovvero a quella crisi della tassazione aziendale e delle relative istituzioni di riferimento che questo Paese non può più permettersi.


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Circolare 33-2010: liberalizzato lo scambio di azioni (cercando di salvare la coerenza con la vecchia risoluzione 57-2007) PDF Stampa E-mail
Tributi minori
Scritto da Raffaello Lupi   
Martedì 31 Agosto 2010 10:20

Finalmente una buona notizia, a riprova che l’istituzione di riferimento della tassazione è l’agenzia delle entrate: non dico “buona notizia” in termini di vantaggi fiscali, agevolazioni, astute pianificazioni fiscali e simili, ma in termini di logica nella determinazione della ricchezza ai fini tributari. La circolare del 17 giugno corregge la precedente circolare 57 del 2007, senza dirlo apertamente , per comprensibili ragioni di coerenza, anzi affermando che la precedente interpretazione “viene precisata”; comunque  è un gioco delle parti del tutto legittimo,  perchè l’immagine e la coerenza sono determinanti per l’autorevolezza sostanziale delle istituzioni, tra le quali l’agenzia delle entrate è senza dubbio quella che in materia di tassazione regge meglio, molto meglio delle commissioni tributarie. Secondo la vecchia interpretazione, le azioni ricevute dal conferente la partecipazione  non avrebbero potuto essere sempre fiscalmente valorizzate in base all’importo iscritto dalla conferitaria (c.d.  “realizzo controllato” ex art. 177 comma 2 Tuir). Avrebbero potuto esserlo solo in presenza di una aggregazione tra più compagini sociali, dell’acquisizione del controllo di una diversa società, mentre altrimenti sarebbero state elusive, per violazione di un imprecisato spirito di “realizzatività dei conferimenti”, espresso dall’art.9 del tuir.  Mi spiego meglio: se Tizio, socio totalitario della Tizio Spa, conferiva la partecipazione nella “nuova tizio spa” il regime di “realizzo pilotato”, cioè la tassazione in base al valore iscritto dalla “nuova Tizio Spa” per le azioni ricevute, non sarebbe stato applicabile , secondo la risoluzione n.57 citata. Quindi, si sarebbe avuta una inutile tassazione al valore normale, senza alcuna monetizzazione della ricchezza sottostante, in omaggio ad una idea della “realizzatività dei conferimenti” che si trascina da decenni senza che si vedano le riflessioni su cui si basa. Ovviamente , a quel punto, nessuno faceva scambi di azioni, e si finiva per complicare inutilmente  la vita delle società e dei soci, ai fini di operazioni magari non frequenti , ma importanti, come ad esempio la creazione di società miste, con l’entrata di nuovi soci. Per carità , si poteva fare lo stesso, “lavorando da sotto”, cioè dalla società, e non dal socio, ma incappando in possibili  controindicazioni extrafiscali su cui sarebbe troppo lungo soffermarsi. Insomma, era una interpretazione con cui il fisco faceva male ai contribuenti, senza far del bene a se stesso. Il realizzo controllato, finalmente affermato da questa interpretazione, dovrebbe essere invece la regola generale dei conferimenti , anche delle persone fisiche. Perchè le imposte si pagano quando si ha una utilità economica per farlo, non quando la ricchezza ricevuta esprime (tramite partecipazioni) solo quello che esprimeva quella precedente. Ma possibile che ci voglia tanto, master tributari, concorsi a cattedre, convegni IFA, per capire che il conferente non riceve un “aliud pro alio”, ma riceve solo le figurine!! Cioè un asset in attesa di realizzazione. Quindi una tassazione per il conferente si giustifica solo se si creano aumenti di valori fiscali per la conferitaria, oppure se il bene fuoriesce dalla giurisdizione fiscale dello stato italiano, ad esempio perchè la conferitaria è estera. Altrimenti il realizzo controllato è il regime naturale, e ci fa piacere che l’agenzia lo abbia non dico “capito”, perchè i funzionari di via Cristoforo Colombo l’avevano capito benissimo da tempo, ma scritto in una interpretazione ufficiale. Come intuiscono in massa tutti gli addetti ai lavori, con familiarità verso la determinazione della ricchezza ai fini tributari. Solo alcuni docenti universitari continuano a parlare di una oggettiva realizzatività dei conferimenti;  mi riferisco al volume di Alessandro Turchi Conferimenti e apporti nel sistema delle imposte sui redditi, Giappichelli 2008. Dovremo dedicarvi qualche riflessione su Dialoghi, non perchè valga la pena nel merito , ma come archetipo di una certa pubblicistica universitaria, per confermare che  per la tassazione italiana, l’accademia non è la soluzione, ma purtroppo è la madre dei problemi.


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ARTICOLI IN LAVORAZIONE PER IL NUMERO 5 DI DIALOGHI PDF Stampa E-mail
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Scritto da Administrator   
Lunedì 19 Luglio 2010 13:28

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Basta ridurre le aliquote fiscali per innescare lo sviluppo economico?  

di Fondazione Studi Tributari

Ridurre le imposte libera risorse per lo sviluppo: è una di quelle affermazioni sensate, che spiegano qualcosa della convivenza sociale, ma che non spiegano tutto. Per lanciare una nuova impresa, o per innovarne una vecchia, servono infatti le idee. Senza le quali una riduzione delle imposte sui redditi serve a poco. Perché anche gli investimenti, lo sviluppo, come tutti i fenomeni della convivenza umana, dipendono da una combinazione di più variabili. Cerchiamo di capire il peso di quella tributaria.

 

Il fantasma della corruzione come ostacolo alla ricerca della ricchezza nascosta

di  Fondazione Studi Tributari

Strutturalmente il rischio di corruzione sussiste per tutte le “funzioni”, cioè le gestioni di interessi altrui. A costoro può essere offerto un vantaggio personale, per condizionare l’esercizio della loro funzione. Sono comportamenti difficili da contrastare anche quando sono chiare le modalità in cui dovrebbe essere esercitata la funzione: figuriamoci in un contesto confusionario come quello della tassazione aziendale, dove i fantasmi di negligenza e corruzione sono un ulteriore ostacolo alla ricerca della ricchezza nascosta al fisco 

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Versamento delle imposte accertate e proroga dei termini per il ricorso (istanze adesione, sospensioni feriali etc..) PDF Stampa E-mail
Controlli e contenzioso
Scritto da Raffaello Lupi   
Mercoledì 04 Agosto 2010 16:08

Sul precedente numero 4 di Dialoghi abbiamo già riflettuto sulla tendenziale ragionevolezza della cosiddetta “concentrazione della riscossione nell’accertamento”, in base alla quale gli atti di accertamento sono diventati anche atti di riscossione delle somme dovute. E’ stato eliminato così uno sfasamento accidentale dovuto alla vecchia diversità soggettiva tra ufficio tributario ed esattore. La necessità di attendere l’iscrizione a ruolo non nasceva cioè come “garanzia del contribuente”, ma come un passaggio procedurale nel coordinamento tra due uffici pubblici, esattori e uffici. Restano le perplessità sull’eccessività della sanzione ex art. 13 dlgsvo 471 in caso di omesso versamento tempestivo, pur con tutte le mitigazioni da ravvedimento operoso (concettualmente applicabile anche qui, salvi ostacoli letterali che non ho avuto il tempo di verificare). Il termine per proporre ricorso è anche “il pilota” della tempestività del versamento delle imposte, e tutti i versamenti avvenuti in questo termine sono  ovviamente tempestivi, anche se il ricorso non è stato presentato ancora, o non lo sarà mai. Quindi tutti i motivi di proroga del termine per proporre ricorso si riverberano sul termine di versamento, a cominciare dalle istanze di accertamento con adesione fino alla proroga feriale estiva.


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L’infortunio della cassazione sui compensi agli amministratori conferma la mancanza di una teoria della tassazione attraverso le aziende PDF Stampa E-mail
Tassazione societaria
Scritto da Raffaello Lupi   
Mercoledì 01 Settembre 2010 19:22

Il motto di Dialoghi Tributari è che le istituzioni vanno spiegate, prima di essere criticate, e questo vale anche per un infortunio clamoroso come quello alla base dell’ordinanza 18702 del 2010 con cui la Cassazione ha assimilato i compensi agli amministratori a quelli erogati per l’opera dell’imprenditore, considerandoli quindi fiscalmente indeducibili. E’ una sentenza dove la riflessione esiste, è percepibile, e purtroppo è anche percepibile l’equivoco in cui è caduto l’estensore. Però è una riflessione dove si capisce subito dov’è l’errore, ed è molto più inquietante che nessuno dei commentatori l’abbia chiamata, come merita, “infortunio”. Il Sole 24 Ore equivocamente titolava “indeducibili i compensi ai manager” già portando fuori strada rispetto all’oggetto dell’ordinanza, e poi si esibiva in chiose giuridico interpretative, come se ce ne fosse bisogno per spiegare l’abbaglio. Che nessuno spiegava , che nessuno scomponeva nei suoi passaggio, cioè la fuorviante equiparazione tra amministratore e imprenditore individuale. Nessuno ha detto alla cassazione perchè ha sbagliato sul piano del senso economico, mentre qualcuno ha citato le disposizioni sulle società di persone, di cui il giudice non si è accorto. Neppure i commentatori hanno indicato, in due parole, la ragione dell’indeducibilità dei compensi all’imprenditore individuale e della deduzione di quelli agli amministratori. Ed è normale che sia così in un ambiente in cui la determinazione della ricchezza ai fini tributari è un oggetto misterioso, e dove le scelte legislative sul tema non si spiegano con le simmetrie tra soggetti diversi, tipiche della tassazione attraverso le aziende, ma con ineffabili ragioni di gettito. La sentenza è stata sin troppo presa sul serio, e nessuno ha scritto che è un infortunio dovuto alla fretta (depositata il tredici agosto…non so se mi spiego…), in una materia dove si processa troppo, come scriviamo da tempo su dialoghi. In una materia dove ci sono troppe parafrasi e troppi sproloqui, almeno la sentenza è chiara nel percorso concettuale che ha portato all’abbaglio. Spaventa di più che nessuno abbia individuato l’abbaglio. La sentenza è un piccolo infortunio di un giudice oberato di cause, spesso inutili, e questo fa capire bene il clima in cui è maturata la tanto vituperata legge “ad aziendam” sulla definizione delle cause pagando il 5 percento dell’imposta. Le ragioni per cui la pressione sulla cassazione è eccessiva non dipendono dalla cassazione, ma da un diritto tributario “senza testa”. Se ci fosse una revocazione per evidente errore di diritto credo che lo stesso estensore della sentenza sarebbe il primo a proporla. Il problema è più grande di una svista di un giudice per altri versi attento, e riguarda la mancanza di sbocchi della via processuale. Dove l’unico “giusto processo tributario” è quello che si celebra il meno possibile”. Ma tutta l’accademia vede il diritto tributario come “due parti che litigano col giudice che decide a chi dare ragione”, ed ha fatto ostruzionismo, in nome di vaghi fantasmi come l’indisponibilità del credito tributario e una imprecisata vincolatezza, rispetto all’accertamento con adesione. Sono questi i veri mostri permanenti e giganteschi, che fanno apparire innocui anche piccoli (salvo che per il contribuente interessato) palesi infortuni come questo.


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Barche dei VIP , società di comodo e schizofrenia sociale sul fisco PDF Stampa E-mail
Tax & Media
Scritto da Raffaello Lupi   
Mercoledì 18 Agosto 2010 06:55

A ferragosto si parla più di fisco che di tornei calcistici estivi; prima di tutto, questo conferma la schizofrenia sociale, di cui parliamo spesso su Dialoghi, connessa alla discriminazioni casuali connesse alla diversa determinabilità della  nella ricchezza tassazione aziendale (cioè attraverso le aziende, nel senso ormai noto ai lettori di dialoghi e www.fondazionestuditributari.com).

Attorno al fisco ci sono nervi scoperti che sfuggono ai politici, l’accademia non è in grado di spiegare, e i giornalisti utilizzano per riempire le pagine quando (come ad agosto) le notizie scarseggiano.  Stavolta si parla delle barche di Vasco Rossi e Massimo Boldi, che avrebbero la colpa di averle intestate a società di Charter loro riconducibili.

I giornali e le agenzie parlano di una imprecisata elusione fiscale, consistente nello “scaricarsi i costi” per barche esclusivamente usate dai proprietati delle società cui sono intestate. Non si capisce dove sarebbe il vantaggio, perchè, se ci si scaricano i costi occorre addebitare i ricavi a qualcuno, e quindi inevitabilmente agli utilizzatori titolari, pena imbarazzanti perdite e crediti IVA, che farebbero scattare accertamenti fiscali sul piano delle società non operative (di comodo).

Senza bisogno che il fisco  ricorresse alle incomprensibili disposizioni della legge sulle società di comodo, ma semplicemente accertamento ricavi per prestazioni ai soci non fatturate. Nessun giornale ha scritto se le società si facessero o meno pagare dai loro proprietari, unico punto realmente rilevante nella vicenda.

Chi scrive, in una intervista radiofonica sul tema, ha fatto notare che l’intestazione di beni a società di Charter è anche uno strumento di snellezza per eventuali comproprietà della barca, sue messe a reddito in tempi di mancato utilizzo, vendite etc. E’ anche una vicenda che non ha nulla da spartire con le diverse storie dei “finti poveri”. Ma la schizofrenia sociale su una tassazione aziendale non spiegata all’opinione pubblica e alla classe dirigente, lacera anche sotto questo profilo la nostra coesione sociale.

Fa scattare invidie recondite, che si associano al sospetto di chissa’ quali irregolarità fiscali: Attori di successo+Yacht+ intestazione a società, uguale berlina mediatica per due professionisti di successo.

Il sonno della ragione ci porterà alle liste di proscrizione? Comunque vedremo di seguire la vicenda su dialoghi, anche per riesumare  il tema delle società di comodo. Che dopo la fase delle mode e dei tecnicismi sembra dimenticato,  senza alcuna ipotesi credibile sulla sua funzione strutturale.


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Adesione “artigianale” dopo il primo grado di giudizio? PDF Stampa E-mail
Controlli e contenzioso
Scritto da Raffaello Lupi   
Mercoledì 04 Agosto 2010 16:56

L’accertamento con adesione, come si ricorderà, fu introdotto con varie timidezze dovute agli equivoci della vincolatezza, indisponibilità, legalità , e tanti altri fantasmi che irrigidiscono l’attività di controllo, e alimentano la concezione “processualista” del diritto tributario ridotto a “due parti che litigano col giudice che decide a chi dare ragione”. Forse le timidezze sopra indicate, nonché una probabile ritrosia verso la prassi dove si aspettava la sentenza del giudice per sedersi attorno a un tavolo e trattare, hanno provocato la limitazione dell’accordo formale “fisco contribuente” al primo grado di giudizio. Questa limitazione contraddice però proprio la concezione processualistica del diritto tributario. E’infatti del tutto normale che le parti, quando non trovano un punto di accordo, stiano alla finestra in attesa della prima sentenza del giudice, per poi avere nuove basi per transigere.

E’ una fisiologia che qualche volta diventa patologia “attendista”, ma e che viene spesso di fatto realizzata anche in materia attraverso autotutele parziali, ispirate a una tendenza transattiva secondo cui, dopo l’autotutela, il contribuente rinuncia al ricorso. E’ una logica di scambio mascherata e un po’ ipocrita per arrivare a una adesione artigianale dopo il primo grado.

E’ una prassi ostacolata dall’impossibilità di procedere ad abbuoni sulle sanzioni, che però potrebbero essere concessi con l’ufficio che riconosce la cosiddetta obiettiva incertezza, almeno sulle questioni relative al regime giuridico di vicende palesi. Sono maglie strette per un accordo artigianale, ma su cui occorrerebbe riflettere, e cercheremo di farlo su Dialoghi.


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Dalla tassazione tradizionale a quella attraverso le aziende PDF Stampa E-mail
Le nostre iniziative
Scritto da Raffaello Lupi   
Giovedì 17 Giugno 2010 10:34

Dai vecchi tributi alla portata di tutti a un sistema complesso, dove serve una teoria  

 

L'epoca dei tributi senza diritto tributario.....

 
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