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Qui non vogliamo fare un elenco di dettagli, di analisi di casi limite senza sbocchi, dovuti alle mille secondarie imperfezioni normative. Ci interessano le questioni strutturali, che qualche volta passano anche per i dettagli. Così come si può vedere il cielo anche dal buco della serratura, anche un dettaglio va bene, sapendone individuare la valenza generale. Tutto va bene per costruire una teoria della tassazione.

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Presentazione: un sito tecnico-sistematico sulla tassazione attraverso le aziende PDF Stampa E-mail
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Di fronte alla tassazione c'è oggi un disorientamento generale, assente nei secoli passati in cui tributi elementari erano applicati senza bisogno di un diritto tributario, solo con le conoscenze economico-giuridiche generali, un pò di conoscenza legislativa ed esperienza del settore. Allora come oggi le tasse si pagavano quando qualcuno le chiedeva, solo che oggi lo stato chiede alle aziende di richiederle ai loro sostieni_la_Fondazione_Stude_triscollaboratori e ai loro clienti, rendendo di colpo necessaria una teoria. La sensibilità economico-giuridica comune è infatti insufficiente a coordinare tra di loro le tradizionali componenti, economiche e di diritto amministrativo della tassazione, con la contabilità aziendale e la valutazione di innumerevoli rapporti giuridici privatistici, valutati come manifestazione di ricchezza. Questo coordinamento era lo scopo del "diritto tributario" ,  come "diritto amministrativo applicato all'economia" . Invece siamo rimasti alla "legislazione fiscale", appiattita sui "materiali", inevitabilmente più instabili che in altre materie più radicate, meglio inquadrate, di cui tutta la società conosce la natura e la funzione: si sa a cosa serve il diritto privato, quello penale, quello amministrativo, etc., mentre il diritto tributario è uno strano miscuglio tra economia, politica, e varie branche del diritto. Volevamo un coordinamento, abbiamo un miscuglio. Senza neppure l'omogeneità culturale dove gli operatori sono tutti uomini di legge, mentre nel tributario confluiscono  anche culture aziendali, economiche, politiche, oltre che partizioni diverse della cultura giuridica. Invece di una sintesi, ne è derivato un pasticcio, e l'opinione pubblica resta senza testa in questa importante materia. La società cerca di spiegarsi come può quello che accade a proposito dei tributi, magari facendo leva su onestà e disonestà, e ne nasce una schizofrenia sociale che rischia di lacerare la nostra convivenza, di impoverire l'Italia. Mentre nel frattempo l'accademia critica "il legislatore" e al tempo stesso invoca da lui il rimedio per ogni problema. Senza capire che il legislatore, espressione della società, ha bisogno di capire, e se quelli pagati per pensare non capiscono e non spiegano il legislatore resterà sempre in preda alla confusione. La classe accademica, i professori del settore scientifico disciplinare IUS 12 , che dovevano essere la soluzione sono stati il problema. A causa della deriva avvocatesca, dedita agli infortuni, alle liti, alle disgrazie, perchè le navi degli avvocati affondano sempre, le lavatrici si rompono, i matrimoni falliscono. L'avvocato si occupa del caso limite, della controversia, mentre la tassazione è un fenomeno sociale di cui occorre prima di tutto comprendere la fisiologia, la normalità. L'accademia del diritto tributario ha invece studiato la tassazione dalla coda, partendo dalla lite, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Lo studio umanistico sociale dei comportamenti che ruotano attorno  alla tassazione è ora un grande buco nero.   La scienza delle finanze ha fatto un passo indietro sulla tassazione, e si è diluita nell'"economia pubblica", cercando la scientificità nei numeri e nelle formule matematiche, anzichè nella lettura quantitativa dei comportamenti sociali. Invece della teoria della tassazione aziendale (che poi è l'unica ad aver bisogno di una teoria) abbiamo un grande vuoto tra economia e diritto. Per cercare di colmarlo bisogna agire simultaneamente su più fronti, cioè

logoGiustiziafiscale31) far capire all'opinione pubblica qualificata, alle classi dirigenti, la tassazione attraverso le aziende, ed i problemi da gestire dove le aziende non arrivano, e a questo scopo abbiamo lanciato il sito giustiziafiscale.com, e possiamo far scaricare da questo sito, come primo riferimento, il volumetto, tassazione aziendale in cerca di identità, dove "aziendale" significa "attraverso le aziende". Comunque ulteriori indicazioni  e riflessioni  sulla tassazione attraverso le aziende, ed i problemi dove esse non arrivano, si trovano nell'ultimo capitolo di organizzazione sociale e scienze sociali, anche lui scaricabile da questo sito, secondo il link che precede.

2) valorizzare le riflessioni delle decine di migliaia di operatori della fiscalità, non solo professionisti, ma soprattutto funzionari dell'agenzia delle entrate e militari della GDF, dando una cornice sistematica alla loro operatività, cosa che facciamo su questo  sito e su Dialoghi tributari. Ecco le ragioni di aver affiancato a questo sito quello di giustizia fiscale dove si parla direttamente di questioni di sistema, senza la mediazione dell'operatività professionale. In questo sito, oltre che riportare i più recenti post di ordine sistematico, con qualche duplicandone delle news vista l'area di sovrapposizione tra i due siti. In questo si depositeranno, nel tempo,  le riflessioni tecniche, in chiave sistematica, e su giustizia fiscale quelle direttamente sistematiche.   Ma i tecnici devono sapere che, se la società , l'opinione pubblica qualificata, non avrà una idea della tassazione attraverso le aziende, sarà perfettamente inutile parlare di abuso odel diritto, transfer price, costi blacklist o iva intracomunitaria.  Se i tecnici risolveranno le incertezza dell'opinione pubblica sul quadro generale, allora avranno una delega sugli aspetti particolari. Altrimenti la tassazione attraverso le aziende imploderà, sia sui tecnici, sia sull'opinione pubblica.

 

 
torna l'impugnazione facoltativa degli avvisi bonari PDF Stampa E-mail
Controlli e contenzioso
Scritto da Raffaello Lupi   
Martedì 15 Maggio 2012 23:32

Oggi  il sole 24 ore titolava una pagina intera sulla sentenza della cassazione secondo cui, a proposito di un caso più volte esaminato su dialoghi tributari sono impugnabili gli avvisi bonari, e altri atti  non notificati formalmente. E' la riprova che  la pubblicistica d'informazione, quantunque meditata, non può


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Società cancellate: un nuovo calvario per gli uffici amministrativi delle imposte PDF Stampa E-mail
Controlli e contenzioso
Scritto da Raffaello Lupi   
Lunedì 14 Maggio 2012 06:56
Gianluca Boccalatte, un bravo professionista ed un nostro amico, dà notizia di una "corretta" sentenza sul sole24ore, che si colloca in un nuovo  incubo per gli uffici fiscali, cioè quello delle società cancellate, in quanto la società si considera estinta con la cancellazione, anche se

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Abuso del diritto rilevabile di ufficio? Forse, ma non perchè "iura novit curia PDF Stampa E-mail
Arbitraggi elusivi
Scritto da Raffaello Lupi   
Sabato 12 Maggio 2012 06:50
Da tempo sostengo in tutte le sedi, compreso questo sito, che il modello legalistico-processuale della tassazione è fallito, portando allo spappolamento mentale sia i suoi cultori, veri (sono i piu' sfortunati) o finti (che lo seguono per far soldi). Una conferma dei danni di  questo approccio, rispetto a quello di diritto  amministrativo
delle imposte, sta nella sentenza sulla rileavbilità di ufficio  dell'abuso del diritto, commentata nell'articolo di Iorio, che segue. Ovviamente non critico la sentenza, perchè lo studioso sociale spiega le istituzioni, non le critica, nè si aspetta nulla da loro. Solo quello che sono..sono "il dato" con cui ci dobbiamo confrontare. Quando l'istituzione è scivolata su una buccia di banana, cadendo in un equivoco, la critica può essere implicita nella spiegazione del suo ragionamento, ma resta sempre spiegazione. Perchè lo studioso sociale che si rispetti non sale mai in cattedra a dire che le istituzioni  sbagliano o la sentenza è "somaria". Prima di tutto i giudici si preoccupano di emettere una sentenza "giusta", socialmente corretta, e su quella svalutazione l'indeducibilità "c'era". Poi l'ufficio l'aveva argomentata con l'art.61 anzichè con l'abuso del diritto, come in tutti i casi in cui esistono due possibili  argomentazioni  giuridiche, parzialmente sovrapposte, per legittimare un identico rilievo  "di diritto". Del tutto normale che la cassazione abbia pensato "vabbè stai a guardà il capello", e anch'io sono  d'accordo. Gli  argomenti, tipo iura novit curia, sono un pò forzati, rispetto a un contesto amministrativistico, dove il giudice non si trova davanti a un "petitum sostanziale" , che una volta individuato può anche essere riconsociuto con argomenti diversi. Qui c'è una autorità amministrativa che emette un atto autoritativo illegittimo , perchè fondato su una motivazione inconsistente, poi in corso di causa, fermo restando il dispositivo, modifica la motivazione. Forse in un'ottica di diritto amministrativo delle imposte non c'è da scandalizzarsi rispetto a questo aggiustamento di tiro. Ma gli argomenti  sono altri rispetto allo "iura novit curia" , di matrice civilistica. Le ragioni vere, che dovrebbe studiare la dottrina, quando ci sarà, forse mai, sono   di tipo amministrativistico, cioè la possibilità di correzione di un atto amministrativo sostanzialmente corretto, ma giuridicamente motivato in modo improprio. Comunque la sentenza "ci sta". La riflessione di iorio sulla nuova disposizione sull'abuso, inutile rispetto a un suo fondamento  costituzionale, è stimolante...più  di quelle dell'accademia appiattita sui "materiali" , anche se ingenuamente prende molto sul serio frasi  inserite per dare peso alla motivazione. Il legislatore è perfettamente libero di plasmare lo spirito dei vari sistemi e sottosistemi tributari. Però quando lo  spirito di un sistema viene aggirato, neppure il legislatore, per la contraddizion che nol consente, può negare che l'aggiramento  esista. Però si potrebbero vietare o condizionare contestazioni di  elusività, e a questo punto alla cassazione resterebbe solo da rimettere al giudice delle leggi la relativa questione. Lo so che, nel governo della legge, il giudice tende a considerarsi l'unico vero  interprete della legge stessa, ma la politica sta più in alto, perchè è la diretta espressione del gruppo  sociale, ma scusate, sto divagando.
dal sole 24 ore del 12 maggio
Abuso del diritto contestato dal giudice
Antonio IorioL'abuso del diritto è rilevabile autonomamente dal giudice anche se l'ufficio non ha formulato una specificazione contestazione in tal senso. A precisarlo è la Cassazione con la sentenza 7393/12 depositata ieri.L'Agenzia aveva accertato una maggiore Irpeg a carico di una società per aver dedotto dal reddito d'impresa una svalutazione di una partecipazione in una società portoghese. Tale indeducibilità era motivata dal fatto che la società controllata aveva svalutato la partecipazione in un'impresa con sede nelle Bahamas. In questo modo, a parere degli accertatori, era stato violato l'articolo 61 del Tuir (oggi articolo 94) comma 3 bis, secondo il quale le riduzioni di valore delle partecipazioni in società residenti in Stati non appartenenti alla Ue possono essere dedotte solo se vi sono in vigore accordi che consentono all'Amministrazione lo scambio di informazioni per l'accertamento delle condizioni previste. Il giudice d'appello, condividendo quanto già rilevato in primo grado, aveva ritenuto che la società portoghese fosse un soggetto giuridico finalizzato solo a permettere un considerevole risparmio d'imposta, fungendo da schermo rispetto all'impresa con sede nella Bahamas in violazione della norma del Tuir. La Ctr aveva sancito, pertanto, l'elusività dell'operazione richiamandosi al divieto di abuso del diritto, nonostante esso, in precedenza, non fosse stato contestato né dall'ufficio né dal giudice di prime cure. La società aveva quindi proposto ricorso in Cassazione, sollevando il vizio di extrapetizione operato dai giudici, in quanto l'amministrazione nei propri atti non aveva ritenuto sussistente un abuso, ma la violazione dell'articolo 61 Tuir. La Suprema Corte ha chiarito innanzitutto che ciascun giudice ha il potere di qualificare autonomamente la fattispecie demandata alla sua cognizione, a prescindere dalle allegazioni delle parti in causa. Da ciò consegue che non è impedito al giudicante di operare una diversa qualificazione giuridica della fattispecie concreta, che ha dato luogo alla pretesa fiscale, compresa la possibilità di operare d'ufficio, laddove ritenuto opportuno. È quindi facoltà del giudice tributario, analizzando le prove fornite, di valutare l'eventuale invalidità o inopponibilità del negozio stesso. Per ciò che concerne l'abuso del diritto, i giudici di legittimità hanno precisato che in materia tributaria tale divieto si traduce in un principio generale che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto della norma, in assenza di ragioni economiche apprezzabili idonee a giustificare l'operazione. I giudici hanno poi ribadito che detto divieto trova fondamento nei principi costituzionali di capacità contributiva e di progressività del l'imposizione. Ne consegue, pertanto, che esso comporta la sua applicazione d'ufficio da parte del giudice, a prescindere, da qualsiasi allegazione al riguardo a opera delle parti in causa. Questa ulteriore pronuncia dei giudici di legittimità dovrebbe far riflettere sulla difficoltà di disciplinare per norma l'abuso del diritto: se esso infatti discende direttamente dal dettato costituzionale ogni tentativo di codificazione potrebbe non essere sufficiente a evitare contestazioni generiche differenti da quelle che verrebbero individuate dalla nuova disposizione


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i referaggi e la degenerazione burocratica della scienza PDF Stampa E-mail
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Teoria della tassazione
Scritto da Raffaello Lupi   
Mercoledì 09 Maggio 2012 07:19

Il progresso della scienza porta alla specializzazione, col rischio di sapere sempre di più di sempre di meno , fino al limite, in senso matematico, di "sapere tutto di nulla". Il problema dell'equilibrio tra specializzazione e visione di insieme è avvertito persino dalle scienze fisiche. Che attraverso il risultato empirico- pratico, la sperimentabilità esteriore, le ricadute


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dagli ultracorpi tributari al diritto amministrativo delle imposte PDF Stampa E-mail
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Teoria della tassazione
Scritto da Raffaello Lupi   
Sabato 17 Dicembre 2011 00:43
La società italiana, le classi  dirigenti, le istituzioni, non hanno -sulla tassazione- un'accademia che possa essere per loro un punto di riferimento. Le cattedre non   riescono ad essere qualcosa di più di un legittimo  punto di partenza per le relazioni  sociali dei titolari. Ma non servono alla individuazione e dal coordinamento 
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Sembra oggi, invece è vent'anni fa: un articolo di tremonti conferma l'importanza della comunicazione e la necessità dei contenuti PDF Stampa E-mail
Occultamento ricavi
Scritto da Raffaello Lupi   
Sabato 12 Maggio 2012 17:58
Senza un punto di riferimento, per l'opinione pubblica, sulla tassazione attraverso le aziende, le schizofrenie e le contraddizioni  generano un fisco spettacolo. Dove l'informazione e i media non possono supplire all'assenza di formazione. Sull'evasione e le tasse c'è quindi una grande giostra mediatica, sempre al punto di partenza.  Dove si dimenticano oggi le polemiche di  ieri, e domani

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Accordi con la svizzera: qualcosa si (ri)muove? PDF Stampa E-mail
Tassazione internazionale
Scritto da Raffaello Lupi   
Mercoledì 09 Maggio 2012 21:12
Si torna parlare, come si era fatto mesi or sono coi nostri  commenti qui,di accordi con la svizzera sul tipo di quelli  già siglati tra quel paese e la Germania o l'inghilterra. Dove la svizzera si impegna a corrispondere al fisco inglese o tedesco una imposta sostitutiva sui
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Imu "A Babbo Morto", ne parlavo con Alessandro Santoro e qualcuno ci ha pensato PDF Stampa E-mail
Patrimonio e Atti giuridici
Scritto da Raffaello Lupi   
Domenica 29 Aprile 2012 19:53

Tutti ci siamo  posti il problema dei proprietari di immobili con un certo valore, ma senza risorse liquide per pagare l'IMU. Caso classico la vecchietta con la pensione sociale, che abita nell'appartamento 
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