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Home Arbitraggi elusivi colpi di "sole" sull'elusione
colpi di "sole" sull'elusione PDF Stampa E-mail
Arbitraggi elusivi
Scritto da Raffaello Lupi   
Sabato 03 Dicembre 2011 15:27

Come al solito basta aprire un giornale, sia esso il sole24 ore o Italia oggi, o il quotidiano ipsoa, per capire che l'eccesso di "informazione" non può sostituire la "formazione", e che la tendenza a "fare notizia" impedisce di sistematizzare i concetti. La notizia era una nuova sentenza sull'elusione fiscale, abbastanza innocua, tanto che dalla motivazione neppure si capisce cosa avessero  fatto i contribuenti, ma si capisce che non si erano

neppure difesi sul piano della legittimità sistematica del loro comportamento. Ma si  erano  difesi solo  sulle ragioni economiche, come se l'ufficio dovesse provare la mancanza di valide ragioni economiche, che invece devono essere addotte dal contribuente, perchè quando si parla di ragioni economiche già si parla di comportamento contrario allo spirito del sistema, cioè elusivo. A contrario però emerge che gli avvisi di accertamento basati solo sulla mancanza di valide ragioni economiche, o sulla esistenza di alternative fiscali "più onerose" sono platealmente immotivati, anche secondo la sentenza in esame. Il sole 24 ore , considera "pro fisco" la sentenza anche sul piano delle sanzioni, ma la sentenza si limita a far rilevare l'esistenza, nel periodo di imposta di riferimento, di indizi normativi sulla punibilità dell'elusione, quindi non basta sostenere in astratto la non punibilità dell'elusione, ma bisogna addurre in concreto  elementi di obiettiva incertezza, come sempre per tutte le questioni di diritto . Invece il sole 24 ore titola , nell'articolo seguente, che l'elusione va sempre sanzionata, secondo la caassazione. Invece non è così e si potrebbe titolare che la elusione non è automaticamente al riparo da sanzioni. Se nel caso di specie la sanzione fosse applicabile o no è abbastanza oscuro. Ma una cosa è chiara, "norme e tributi" è un pezzo di giornale da saltare a piè pari. Io il sole 24 ore lo compro, o meglio ho l'abbonamento  elettronico, però mi guardo bene dal leggere gli  articoli di norme e tributi, e quando proprio  mi capita di farlo, come nel caso in esame, non li prendo troppo sul serio. Non è colpa loro, ma è un altro riflesso dell'impossibilità della stampa di sostituire una accademia che non c'è. O meglio al massimo è uno strumento relazionale di qualche avvocato sveglio.   

Norme e Tributi > Fisco

Il comportamento elusivo va sempre sanzionato

di Antonio IorioCronologia articolo1 dicembre 2011 

 

In questo articolo

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Argomenti: Fisco | Corte di Cassazione | Corte di Giustizia

Storia dell'articolo

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Questo articolo è stato pubblicato il 01 dicembre 2011 alle ore 08:47.

Anche in caso di applicazione della norma antielusiva si applicano le sanzioni. Inoltre, per provare la condotta prevista dall'articolo 37 bis del Dpr 600/1973, l'amministrazione non deve necessariamente dimostrare l'assenza di valide ragioni economiche essendo queste insite nell'aggiramento della normativa tributaria volto a conseguire un vantaggio fiscale. A fornire questi nuovi principi è la Cassazione con la sentenza 25537 depositata ieri, che segna un ulteriore deciso giro di vite pro amministrazione nell'applicazione della normativa antielusiva.

La pronuncia trae origine dal ricorso di una società, soccombente nei primi due gradi di giudizio, la quale, in base all'articolo 37 bis del Dpr 600/73, a seguito di una serie di cessioni di partecipazioni ravvicinate, si era vista contestare un comportamento antielusivo, volto a trasferire, per il tramite di una terza società, alcune imprese controllate.
Nel ricorso per Cassazione il contribuente lamentava l'erronea applicazione della normativa antielusione in quanto non era stata provata l'assenza di valide ragioni economiche dell'operazione censurata.
Veniva, inoltre, evidenziato che applicando la disposizone antilesiva, di cui al ripetuto articolo 37 bis, si potevano recuperare solo le imposte senza applicazione delle sanzioni, in quanto l'elusione concerne non la violazione di norme tributarie ma solo il loro aggiramento con la conseguente inopponibilità dell'atto all'amministrazione.

In merito alla prima questione (necessità dell'assenza di valide ragioni economiche) la Cassazione ha fornito un'interpretazione decisamente restrittiva. Ha ritenuto infatti certamente necessario che gli atti diretti a ottenere vantaggi fiscali, con l'aggiramento di obblighi o divieti previsti dall'ordinamento, siano privi di valide ragioni economiche, ma ha chiarito che questo requisito può ritenersi implicitamente verificato ove si assuma che l'unico motivo dell'aggiramento sia il conseguimento di un vantaggio fiscale.
In tale contesto, secondo la sentenza, si inserisce anche l'orientamento giurisprudenziale in tema di abuso del diritto, per il quale in presenza di una contestazione di abuso, l'onere di provare l'esistenza di valide ragioni economiche incombe sul contribuente.
Quanto sostenuto dalla Suprema Corte appare, per la verità, abbastanza singolare atteso che, nello specifico, la contestazione dell'ufficio non era il generico abuso del diritto, ma proprio l'applicazione dell'articolo 37 bis del Dpr 600/73, che segue precise regole procedurali e probatorie normativamente individuate.

Anche sulla lamentata non sanzionabilità del comportamento elusivo la Suprema Corte ha fornito un'interpretazione fortemente restrittiva che si pone in contrasto con la dottrina maggioritaria e, verosimilmente, anche con la giurisprudenza comunitaria. La Corte di giustizia (sentenza «Halifax») aveva infatti ritenuto che la constatazione di un comportamento abusivo non conduce a una sanzione il cui fondamento è una normativa chiara e univoca.
Secondo i giudici di legittimità, nell'ordinamento italiano la presenza del ripetuto articolo 37 bis rappresenta il fondamento normativo chiaro e univoco invocato dal giudice comunitario. Inoltre la norma sanzionatoria (articolo 1 del Dlgs 471/97) non discrimina la violazione della legge rispetto alla sua elusione o aggiramento, essendo sufficiente che il reddito dichiarato sia inferiore a quelle accertato.

Da ultimo la Suprema Corte, per rafforzare la tesi della sanzionabilità, richiama la circostanza che l'articolo 37 bis fa espresso riferimento per l'iscrizione a ruolo dei maggiori tributi alle regole dell'articolo 68 del Dlgs 546/92 relativo al pagamento dei tributi e delle "sanzioni" in corso di giudizio. A questo proposito è singolare che i giudici eseguano un'interpretazione rigorosamente letterale della norma quando occorre decidere pro fisco circa l'applicabilità delle sanzioni e invece sembrano stemperare tale rigore, allorché, all'interno della stessa sentenza, occorre individuare l'onere probatorio in capo all'ufficio circa l'assenza di valide ragioni economiche

 

Commenti

avatar FaGal
+1
 
 
tanto che dalla motivazione neppure si capisce cosa avessero fatto i contribuenti....Appunto....
Per fortuna un commento alla sentenza senza estrapolare principi....Se non si capisce la fattispecie mi chiedo come si possa formulare un principio....
avatar Simone Covino
+1
 
 
Dall'articolo in effetti non si riesce a ricostruire neppure la vicenda sottostante: la sensazione è che il contribuente si sia difeso in maniera un po' goffa, lamentando la mancata dimostrazione, da parte dell'A.F., dell'assenza di valide ragioni economiche. Un'altra vittima di quei PVC prolissi e sdottoreggianti (ma in realtà generici e vagamente insinuanti quanto alle argomentazioni) che noi definiamo in maniera semiseria "processi verbali di disquisizione"?
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