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Una teoria per i tributaristi

Questo sito vuol contribuire a una teoria della tassazione, conciliando quella ragionieristica attraverso le aziende con quella valutativa attraverso gli uffici. Pur cercando di essere comprensibile da tutti, parte da aspetti facilmente inquadrabili dagli operatori del settore. www.giustiziafiscale.com   si rivolge invece direttamente agli opinion makers e agli esponenti della pubblica opinione. Sull'organizzazione sociale in generale www.organizzazionesociale.com

Home Arbitraggi elusivi Abuso del diritto e ricchezza nascosta, il primo è meno insidioso ma si vede di più (il caso D&G)
Abuso del diritto e ricchezza nascosta, il primo è meno insidioso ma si vede di più (il caso D&G) PDF Stampa E-mail
Arbitraggi elusivi
Scritto da Stefania Capitani   
Mercoledì 05 Settembre 2012 15:19

A ben vedere in materia di imposte le cose stanno più o meno così: appena si tenta di alzare la testa per trovare un modo legittimo di risparmiare sulle tasse quello che si ottiene è un bellissimo calcio dove non batte mai il sole, se invece si tiene un profilo basso

omettendo in silenzio la registrazione di ricchezza (dunque facendo del nero) difficilmente si sarà oggetto di controlli, anche se si rischia molto di più nel momento in cui questi vengano effettuati.

Quando si fa una strutturazione aggressiva -o anche lecita- di pianificazione fiscale, scegliendo dunque di esporsi, si viene accusati di averlo fatto per risparmiare le imposte perciò in men che non si dica si è oggetto di controlli fiscali. L’accusa che spesso viene mossa è quella di frode ma la frode è una abilità giuridica più che un inganno sull’esistenza di qualcosa, perciò la base dell’intera operazione poggia su un caso di contestazione interpretativa. Prendiamo la nota vicenda della casa di moda di Dolce e Gabbana, essa poteva tranquillamente procedere con la falsificazione delle fatture che gli venivano fatte o facendo pagare delle royalties ai committenti per l’utilizzo del proprio marchio utilizzando una società off-shore e chiedendo di fare affluire il denaro in parte sulla società madre e in parte su quella off-shore, o addirittura gonfiando le fatture di chi fa i lavori per conto terzi. Nel campo flessibile della moda la possibilità di nascondere ricchezza è molto ampia perché il valore aggiunto rispetto ai costi vivi dei prodotti è altissimo… d’altronde, si che la moda si nutre di e vende sogni molto diversamente da molti altri campi come quello petrolifero per esempio, dove il margine per nascondere è assai più ristretto.

Quanto detto  significa ce se una società decide di darsi una legittimità formale con una pianificazione fiscale palese e conveniente, come è accaduto nel caso della Dolce e Gabbana, diventa quasi automaticamente il capro espiatorio dell’evasione interpretativa, il tipico esempio dell’inferno della ricchezza palese.  In altre parole, se un’azienda emerge con una operazione compiuta in buona parte al fine di avere una pianificazione fiscale lecita, facilmente viene accusata di elusione o di frode e il motivo è la maggiore visibilità cui l’azienda stessa si sottopone attraverso la suddetta pianificazione fiscale; è un po’ come mettersi sotto una lente di ingrandimento e, paradossalmente, una scelta di questo genere non conviene!

Possiamo allora dire che esistono due metodi con cui le grandi aziende nascondono la ricchezza prodotta: uno è riconducibile all’operato della Menarini che ha rinunciato a una pianificazione fiscale lecita, ha chiesto ai fornitori di gonfiare le fatture e ha evitato qualsiasi forma di esposizione agli occhi delle autorità competenti in materia fiscale (è noto che le fatture fatte gonfiare ai fornitori sono difficili da individuare…), l’altro, quello riconducibile alla Dolce e Gabbana, si basa su una maggiore buona fede ma incredibilmente proprio per questo contestato dalle stesse autorità che hanno scordato di mettersi gli occhiali mentre si occupavano dei conti della Menarini. Perciò la scelta di smettere di nascondere o falsificare i costi e i ricavi dell’attività economica e di venire dunque allo scoperto con un assetto conveniente provoca quasi sempre l’innesco di una sanzione. È a dire poco disorientante che quanti decidano di operare alla luce del sole diventino i capri espiatori di coloro che continuano ad operare nell’ombra; come abbiamo detto più volte su Dialoghi, le colpe di ciò che è nascosto ricadono sul dichiarato. Ci sono molti che compiono le più stravaganti e spregiudicate operazioni nell’ombra ma le autorità rinunciano a individuarli poiché si tratterebbe di un’attività troppo complessa e difficile da sviluppare; molto più semplice e immediato acciuffare quello che è visibile e facilmente riscontrabile, senza bisogno di impegnarsi o “compromettersi” in valutazioni di sorta. Preferibile dunque è prendere i fatti e reinterpretarli in senso giuridico e, per tornare alla Dolce e Gabbana, dove questa abbia fatto trasferimenti di marchi contando su un determinato regime giuridico l’autorità vi si inserisce contestandolo senza considerare che le plusvalenze delle persone fisiche non sono impugnabili o che non ci sia presenza di transfer price. Ciò di cui si tiene conto è l’operazione in sé fatta per perseguire una convenienza fiscale che a contestazione avvenuta ovviamente risulta pari a zero: si tratta essenzialmente della spirale per cui ciò che si vede paga per quello che si sospetta ma che non si riesce a dimostrare.

È chiaro che un sistema fiscale così organizzato è fondamentalmente inefficiente perché spinge le aziende a non crescere per ragioni di convenienza poiché una piccola azienda (pur sempre ovviamente strutturata) riesce a nascondere con maggiore facilità la ricchezza prodotta rispetto a un’azienda di grandi dimensioni. Si preferisce rimanere un po’ più piccoli e con meno vincoli, tenendo un profilo basso per non esporsi all’attenzione dell’amministrazione pubblica che in questo si dimostra “complice” perché restia alla fatica, all’impegno e agli oneri della responsabilità dell’indagine non confortata dalla certezza dell’emersione delle prove. Dal punto di vista dell’autorità fiscale, certamente è più conveniente mantenere la propria concentrazione sulla riqualificazione interpretativa delle vicende palesi. Quella della ricchezza non registrata è una porta che si preferisce non aprire soprattutto in riferimento alle aziende di medie dimensioni salvo che non si sia in presenza di una denuncia da parte di un socio della stessa…casi davvero rarissimi!

Commenti

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Se il diritto é una scienza sociale che regola i comportamenti dei soggetti, persone e imprese, bisogna considerare che quanto sopra descritto é una conseguenza negativa della iper-regolament azione e del controllo a posteriori del comportamento del soggetto chiamato a rispettare quelle regole.

In particolare, la regola fiscale é una regola amministrativa, prevista dallo Stato per avere risorse a disposizione, la cui applicazione é demandata a una struttura amministrativa, salvo l'adempimento spontaneo del contribuente, che é chiamata ad attuarla secondo valutazioni e misurazioni di tipo economico.

L'evasione fiscale, cioé la sottrazione di materia imponibile, normalmente é attuata attraverso condotte omissive. Lo scopo é quello di ridurre la determinazione della propria capacità economica.
La frode fiscale é un comportamento diverso ma uguale nei risultati " perché si inscena una condotta positiva (es: si emettono fatture false per dedurre costi fittizi), si realizza una capacità economica ridotta avvalendosi spesso del concorso di altri soggetti che omettono di dichiarare o di versare i tributi su quanto dichiarato (se chi emette le false fatture dichiarasse tutti i ricavi e questi concorressero alla determinazione della capacità economica dell'emittente, sostanzialmente, non vi sarebbe una minore imposta).
L'elusione fiscale é invece un aggiramento delle regole fiscali finalizzato a far conseguire a chi tiene tale comportamento un vantaggio fiscale a fronte di una capacità economica comunque dichiarata.

Da ciò consegue che l'elusione si caratterizza non già per una condotta omissiva (evasione) o fattiva priva di ragioni economiche (frode) ma per un comportamento positivo, un fare, che oltre ad avere un ritorno economico, un risparmio fiscale, che normalmente non sarebbe conseguito.

Ed allora se si analizzano i tre comportamenti si possono trarre queste conseguenze.
Nel caso dell'evasione, del sommerso, la difficoltà é di scoprire il comportamento omissivo, di provare l'occultamento. Nel caso della frode siamo in presenza di un comportamento fattivo la cui fittizietà viene normalmente dimostrata attraverso l'analisi del comportamento del terzo che che con una condotta omissiva ha consentito di conseguire una ridotta capacità economica. Nel caso dell'elusione siamo di fronte ad un comportamento positivo, fattivo, normalmente non riprovevole dal punto di vista economico in quanto non inficiato da falsità, ma caratterizzato da una disapplicazione della norma tributaria che consente di realizzare un "vantaggio economico ulteiriore" caratterizzato da un risparmio a fronte di una manifestazione regolare, non occultata né falsa, della capacità economica.

Contrariamente alla "vulgata" dei mass media, i casi di elusione fiscale, di abuso della norma tributaria, sono un numero limitato. Non é la cultura accademica a dircelo ma il buon senso comune: un sistema di regole funziona se risulta sufficientement e chiaro il precetto, se sussistono controlli e sanzioni adeguate. Se non vi sono controlli e sanzioni adeguate la regola non viene applicata dove é possibile. Ma non viene aggirata, cioé non si tiene un comportamento che apparente appaia corretto. Sennò lo farebbero tutti e la regola verrebbe meno. Un po' come il semaforo. Con il verde si passa, con il rosso ci si ferma, con il giallo si passa con prudenza...Se il giallo (elusione) avesse una durata maggiore del verde e del rosso il semaforo non servirebbe. Da qua la considerazione che quanto più si ampliano i casi di elusione, tanto meno si capisce la portata del norma e del suo divieto
A ciò bisogna aggiungere che, per tornare all'esempio del semaforo, se vi é una strada ad unica corsia con un solo semaforo (Un solo soggetto che esercita la potestà di imporre e riscuotere le tasse), il traffico scorre lineare, se la strada termina con un incrocio e vi é un'intersezione stradale con quattro semafori (rapporti da parte di un solo soggetto con Autorità fiscali di più stati), non tarati alla perfezione, il rischio di ingorghi o all'opposto di sfruttamento dei vantaggi da parte ci coloro che operano sapendo cosa accade ai quattro semafori. E' la metafora della fiscalità internazionale, dove il conducente non si confronta con un solo semaforo ma con molti impianti semaforici, con tutte le difficoltà o vantaggi del caso.
In Italia abbiamo molti soggetti in grado di passare solo per strade a corsia unica o poco complesse, capaci di passare col rosso in molti contesti, di trovarsi strade parallele e quindi neppure di transitare sulle strade con strutture semaforiche.

Queste distinzioni, in termini più puntuali, sono state alle base di una pronuncia della Corte Suprema in tema di proroga dei termini di accertamento.
http://www.forbes.com/sites/robertwood/2012/04/25/huge-taxpayer-w in-supreme-cour t-tells-irs-3-years-to-audit -is-plenty/
L'Amministrazio ne fiscale statunitense può accertare un maggior imponibile dichiarato nel termine di tre anni, prorogati di ulteriori tre anni nell'ipotesi in cui il reddito imponibile non dichiarato sia superiore al 25%. In una fattispecie qualificata come elusione fiscale, dove il reddito era dichiarato ma attraverso operazioni volte ad ottenere vantaggi fiscali aggirando le norme si otteneva un risparmio anticipato, la Suprema Corte ha ritenuto che la proroga possa applicarsi solo in presenza di un reddito sottostimato, cioé di un'evasione d'imposta, di un occultamento, seguendo lo schema sopra delineato.
avatar FaGal
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La regola fiscale e la determinazione economica in sede di applicazione hanno dei limiti temporali e spaziali. Un limite temporale, nel senso che regola fiscale é valida nella misura in cui lo Stato esista e la conservi, ovvero nei limiti in cui rimanga in esistenza il contribuente che la debba applicare; un limite spaziale, nel senso che la regola fiscale deve essere applicata in un ambito territoriale coincidente con quello in cui ha sovranità, ha potestà chi detta la regola e la deve far rispettare.
La regola fiscale é una regola dettata dallo Stato che vale nei confronti di tutti i contribuenti che operano all'interno del territorio di quello stato, cioé per coloro che generano o trasferiscono una sostanza economica entro confini spaziali delimitati.
Le difficoltà nascono, come si può facilmente capire, quando una delle parti generi una sostanza economica che non é confinata all'interno del territorio dello Stato, in uno spazio delimitato, ma abbia a che a che vedere con più Stati, cioé sia multiterritoria le, multistatale, multinazionale, aggettivi che connotano lo stesso comportamento.
Un esempio banale aiuta. Se l'azienda Alfa produce, commercializza, il suo prodotto all'interno di un unico territorio, lo Stato avrà la preoccupazione di assicurarsi che la sostanza generata sia semplicemente dichiarata (non vi sia evasione) o che sia veritiera quella dichiarata (antifrode). Se l'azienda Alfa compra a 8 e vende a 10, allo Stato interessa che quello sia il corrispettivo veritiero e che venga dichiarato.
Non interessa capire come venga stimato se non nei termini poc'anzi espressi. Questo perché se il costo di 8 fosse troppo alto, significherebbe che chi ha ceduto il bene avrà dichiarato un ricavo di 8; allo stesso modo se il ricavo di 10 fosse troppo basso ma fosse veritiero e dichiarato, rispetto ad un valore economico del prodotto scambiato pari a 12, allo Stato non intereserrebbe, dal momento chi ha comprato avrò pagato il prodotto di meno, quindi avrò un costo più basso da dedurre nella determinazione del proprio guadagno. Si chiama "principio di simmetria della determinazione della sostanza economica".

La situazione muta se, tornando all'esempio, l'azienda Alfa compra a 8 un bene che vale 5 e lo fa NON con un soggetto che dichiarerà un ricavo di 8 allo stesso Stato ma se lo scambio avviene con un soggetto che opera in un altro territorio, risponda a regole tributarie dettate da un altro Stato, e determina un imposta prelevata da quest'ultimo. In questo caso lo Stato della società Alfa non introduce una regola giuridica specifica ma impone solo che la determinazione economica avvenga per un valore economicamente corretto (valore di mercato). Cioé si preoccupa di verificare che lo scambio avvenga tra due soggetti che operino indipendentemen te. In tal caso non vi può fare nulla, perché la determinazione economica compete comunque al privato, al mercato. Lo Stato della società Alfa si premura però di verificare che la sostanza economica si realizzi tra due soggetti che non siano economicamente connessi, cioé che non vi sia una scelta economica voluta da un solo soggetto capace di incidere sui comportamenti economici di altri allo stesso collegati.
Le cronache, come nell'articolo sopra, ci consegnano casi in cui la falsità viene assimilata alle politiche dei prezzi di trasferimento (trasfer pricing). Da un punto di vista della regola giuridica, la distinzione può apparire flebile. Se la società Alfa espone un costo maggiore mettendosi d'accordo con una società estera perché economicamente non indipendente, il risultato é lo stesso della frode. Espongo una realtà economica fittizia per lo Stato della società Alfa.
In realtà, se torniamo ai concetti espressi nel post sopra notiamo alcune differenze. Con la frode fiscale siamo in presenza di un comportamento economico fittizio, che si regge con il concorso di un terzo che evade, occulta. Come detto nel precedente post, se chi fa fatture false dichiarasse il ricavo e ci pagasse le imposte, non vi sarebbe una perdita di sostanza economica per lo Stato in termini fiscali.
La riprova di quanto affermato si ha a proposito non solo e non tanto delle imposte sui redditi quanto a fini iva. Nel caso di false fatturazioni, l'iva non può essere detratta in quanto non c'è valore aggiunto scambiato e quindi il disconoscimento é punitivo. Egualmente che emette la fattura falsa versa l'iva non perché il tributo sia dovuto ma a titolo afflittivo.
Nel caso di soggetti multiterritoria li, siamo in presenza di soggetti che dichiarano una sostanza economica che può essere sottostimata o sovrastimata ma esistente, comunque dichiarata ai rispettivi Stati.

Da un punto di vista della regola fiscale amministrativa, se l'errore di scambiare la frode con le politiche multinazionali può essere comprensibile, del tutto errato é l'accostamento con la fattispecie dell'elusione fiscale o dell'abuso del diritto http://www.ipsoa.it/News/transfer_pricing_natura_antielusiva_della_norma_dell_rsquo_art_110_tuir_id1082311_art.aspx . I contenzioso amministrativi o giurisdizionali non riguardano mai l'applicazione della regola giuridica in sè ma la determinazione economica presupposta all'attuazione della stessa.
Se l'elusione é l'aggiramento di una regola fiscale, come spiegato nel post sopra, con le politiche di determinazione dei prezzi di trasferimento dei beni non si é al cospetto di aggiramento di alcuna regola fiscale, bensì di una determinazione erronea (dal punto di vista statale) della sostanza economica, nei termini sopra indicati.
Le argomentazioni che spesso si usano (trasferimento di risorse in Paesi a bassa fiscalità) non hanno una valenza giuridica rispetto alla regola fiscale. Se l'operazione esiste, quindi non é fittizia, la società Alfa scambia a 8 un bene che la società in altro Stato riceve a 8 e considera a 8. La società Alfa non aggira o abusa alcuna regola giuridica del proprio Stato, né tantomeno la controparte privata, poiché nessuna regola giuridica fiscale impone la determinazione della sostanza economica. Se lo facesse per legge, sarebbe un sistema ad economico statalizzato, non di mercato.


I rimedi per affrontarla sono moltiplici. La soluzione ideale sarebbe quella di avere per questi soggetti il confronto con una struttura anch'essa multinazionale, che potesse gestire il rapporto alla pari e rappresentare gli interessi dei singoli Stati interessati dalle operazioni.
Nel frattempo, il singolo Stato ha quale rimedio quello di disconoscere un costo o di aumentare un ricavo (agendo non sulla regola giuridica ma sulla determinazione della sostanza economica) laddove la transazione avvenga ad un valore difforme da quello di mercato, a patto che la sostanza economica viene scambiata tra soggetti economicamente dipendenti. Non é però un disconoscimento della sostanza economica dettata da fittizietà dell'operazione sottostante, come accade per la frode, ma un disconoscimento che ha natura quasi sanzionatoria (tant'è che la normativa amministrativa statale prevede che laddove il prezzo sia dichiarato, stimato, il recupero non possa essere assoggettato ad ulteriore sanzione); é una sorta di dazio che viene imposto alla sostanza economica scambiata per contrastare la perdita di risorse erariali.
Il collegamento al concetto di dazio non é casuale: il valore in dogana del bene viene stimato avuto riguardo anche al valore di mercato dell'operazione e una delle soluzioni anche per le imposte é di collegarlo al valore scambiato ai fini del dazio. Una sorta di dogana fiscale virtuale in risposta alle operazioni poste in essere da contribuenti multistatali, multinazionali.
Come si buon capire, rimedi di questo genere funzionano in presenza di una sostanza economica che venga frequentemente scambiata e che sia tangibile. Rispetto ad operazioni economiche che non hanno riferimenti con un valore di mercato o anche immateriali, in cui non si abbia una percezione concreta della sostanza economica scambiata, le difficoltà sono senza dubbio maggiori.
avatar Fagal
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La regola tributaria é una regola amministrativa imposta, nel senso che disciplina un rapporto tra lo Stato ed il cittadino, tra lo Stato e l'impresa, imponendo al contribuente di versare risorse necessarie al primo, affidando ad un apparato amministrativo il controllo e la sanzione per coloro che a ciò non provvedono.
L'oggetto della regola però é la sostanza economica (reddito, guadagno) , prodotta, stimata, dichiarata dal contribuente. Quando non lo fa il contribuente, perché non ci riesce, perché é incerto, perché non vuole, interviene l'apparato amministrativo in via suppletiva.
La regola tributaria non determina mai la sostanza economica. Anzi, quando non lo fa il privato perché non é in grado oppure anche solo come termine di riscontro per capire se quanto dichiarato dal contribuente possa ritenersi corretto e non sia inferiore al reale, la regola tributaria rimanda al "valore di mercato", cioé al comportamento economico tenuto da un soggetto che agisca nelle stesse condizioni.

La regola fiscale e la determinazione economica in sede di applicazione hanno dei limiti temporali e spaziali. Un limite temporale, nel senso che regola fiscale é valida nella misura in cui lo Stato esista e la conservi, ovvero nei limiti in cui rimanga in esistenza il contribuente che la debba applicare; un limite spaziale, nel senso che la regola fiscale deve essere applicata in un ambito territoriale coincidente con quello in cui ha sovranità, ha potestà chi detta la regola e la deve far rispettare.
La regola fiscale é una regola dettata dallo Stato che vale nei confronti di tutti i contribuenti che operano all'interno del territorio di quello stato, cioé per coloro che generano o trasferiscono una sostanza economica entro confini spaziali delimitati.
Le difficoltà nascono, come si può facilmente capire, quando una delle parti generi una sostanza economica che non é confinata all'interno del territorio dello Stato, in uno spazio delimitato, ma abbia a che a che vedere con più Stati, cioé sia multiterritoria le, multistatale, multinazionale, aggettivi che connotano lo stesso comportamento.
Un esempio banale aiuta. Se l'azienda Alfa produce, commercializza, il suo prodotto all'interno di un unico territorio, lo Stato avrà la preoccupazione di assicurarsi che la sostanza generata sia semplicemente dichiarata (non vi sia evasione) o che sia veritiera quella dichiarata (antifrode). Se l'azienda Alfa compra a 8 e vende a 10, allo Stato interessa che quello sia il corrispettivo veritiero e che venga dichiarato.
Non interessa capire come venga stimato se non nei termini poc'anzi espressi. Questo perché se il costo di 8 fosse troppo alto, significherebbe che chi ha ceduto il bene avrà dichiarato un ricavo di 8; allo stesso modo se il ricavo di 10 fosse troppo basso ma fosse veritiero e dichiarato, rispetto ad un valore economico del prodotto scambiato pari a 12, allo Stato non intereserrebbe, dal momento chi ha comprato avrò pagato il prodotto di meno, quindi avrò un costo più basso da dedurre nella determinazione del proprio guadagno. Si chiama "principio di simmetria della determinazione della sostanza economica".

La situazione muta se, tornando all'esempio, l'azienda Alfa compra a 8 un bene che vale 5 e lo fa NON con un soggetto che dichiarerà un ricavo di 8 allo stesso Stato ma se lo scambio avviene con un soggetto che opera in un altro territorio, risponda a regole tributarie dettate da un altro Stato, e determina un imposta prelevata da quest'ultimo. In questo caso lo Stato della società Alfa non introduce una regola giuridica specifica ma impone solo che la determinazione economica avvenga per un valore economicamente corretto (valore di mercato). Cioé si preoccupa di verificare che lo scambio avvenga tra due soggetti che operino indipendentemen te. In tal caso non vi può fare nulla, perché la determinazione economica compete comunque al privato, al mercato. Lo Stato della società Alfa si premura però di verificare che la sostanza economica si realizzi tra due soggetti che non siano economicamente connessi, cioé che non vi sia una scelta economica voluta da un solo soggetto capace di incidere sui comportamenti economici di altri allo stesso collegati.
Le cronache, come nell'articolo sopra, ci consegnano casi in cui la falsità viene assimilata alle politiche dei prezzi di trasferimento (trasfer pricing). Da un punto di vista della regola giuridica, la distinzione può apparire flebile. Se la società Alfa espone un costo maggiore mettendosi d'accordo con una società estera perché economicamente non indipendente, il risultato é lo stesso della frode. Espongo una realtà economica fittizia per lo Stato della società Alfa.
In realtà, se torniamo ai concetti espressi nel post sopra notiamo alcune differenze. Con la frode fiscale siamo in presenza di un comportamento economico fittizio, che si regge con il concorso di un terzo che evade, occulta. Come detto nel precedente post, se chi fa fatture false dichiarasse il ricavo e ci pagasse le imposte, non vi sarebbe una perdita di sostanza economica per lo Stato in termini fiscali.
La riprova di quanto affermato si ha a proposito non solo e non tanto delle imposte sui redditi quanto a fini iva. Nel caso di false fatturazioni, l'iva non può essere detratta in quanto non c'è valore aggiunto scambiato e quindi il disconoscimento é punitivo. Egualmente che emette la fattura falsa versa l'iva non perché il tributo sia dovuto ma a titolo afflittivo.
Nel caso di soggetti multiterritoria li, siamo in presenza di soggetti che dichiarano una sostanza economica che può essere sottostimata o sovrastimata ma esistente, comunque dichiarata ai rispettivi Stati.

Da un punto di vista della regola fiscale amministrativa, se l'errore di scambiare la frode con le politiche multinazionali può essere comprensibile, del tutto errato é l'accostamento con la fattispecie dell'elusione fiscale o dell'abuso del diritto http://www.ipsoa.it/News/transfer_pricing_natura_antielusiva_della_norma_dell_rsquo_art_110_tuir_id1082311_art.aspx . I contenzioso amministrativi o giurisdizionali non riguardano mai l'applicazione della regola giuridica in sè ma la determinazione economica presupposta all'attuazione della stessa.
Se l'elusione é l'aggiramento di una regola fiscale, come spiegato nel post sopra, con le politiche di determinazione dei prezzi di trasferimento dei beni non si é al cospetto di aggiramento di alcuna regola fiscale, bensì di una determinazione erronea (dal punto di vista statale) della sostanza economica, nei termini sopra indicati.
Le argomentazioni che spesso si usano (trasferimento di risorse in Paesi a bassa fiscalità) non hanno una valenza giuridica rispetto alla regola fiscale. Se l'operazione esiste, quindi non é fittizia, la società Alfa scambia a 8 un bene che la società in altro Stato riceve a 8 e considera a 8. La società Alfa non aggira o abusa alcuna regola giuridica del proprio Stato, né tantomeno la controparte privata, poiché nessuna regola giuridica fiscale impone la determinazione della sostanza economica. Se lo facesse per legge, sarebbe un sistema ad economico statalizzato, non di mercato.


I rimedi per affrontarla sono moltiplici. La soluzione ideale sarebbe quella di avere per questi soggetti il confronto con una struttura anch'essa multinazionale, che potesse gestire il rapporto alla pari e rappresentare gli interessi dei singoli Stati interessati dalle operazioni.
Nel frattempo, il singolo Stato ha quale rimedio quello di disconoscere un costo o di aumentare un ricavo (agendo non sulla regola giuridica ma sulla determinazione della sostanza economica) laddove la transazione avvenga ad un valore difforme da quello di mercato, a patto che la sostanza economica viene scambiata tra soggetti economicamente dipendenti. Non é però un disconoscimento della sostanza economica dettata da fittizietà dell'operazione sottostante, come accade per la frode, ma un disconoscimento che ha natura quasi sanzionatoria (tant'è che la normativa amministrativa statale prevede che laddove il prezzo sia dichiarato, stimato, il recupero non possa essere assoggettato ad ulteriore sanzione); é una sorta di dazio che viene imposto alla sostanza economica scambiata per contrastare la perdita di risorse erariali.
Il collegamento al concetto di dazio non é casuale: il valore in dogana del bene viene stimato avuto riguardo anche al valore di mercato dell'operazione e una delle soluzioni anche per le imposte é di collegarlo al valore scambiato ai fini del dazio. Una sorta di dogana fiscale virtuale in risposta alle operazioni poste in essere da contribuenti multistatali, multinazionali.
Come si buon capire, rimedi di questo genere funzionano in presenza di una sostanza economica che venga frequentemente scambiata e che sia tangibile. Rispetto ad operazioni economiche che non hanno riferimenti con un valore di mercato o anche immateriali, in cui non si abbia una percezione concreta della sostanza economica scambiata, le difficoltà sono senza dubbio maggiori.
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