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Home Controlli e contenzioso Colpi di sole sulla mediazione_l'informazione aumenta la confusione
Colpi di sole sulla mediazione_l'informazione aumenta la confusione PDF Stampa E-mail
Controlli e contenzioso
Scritto da Raffaello Lupi   
Lunedì 11 Marzo 2013 08:01

Ero abituato a scrivere che l'informazione non può sostituire i deficit di formazione, ma la mancanza di formazione rischia di avviare lun circolo vizioso di sensazionalismo e di appiattimento sulla quotidianità, che  confondere le idee dei lettori. Non per colpa di qualcuno, ci mancherebbe altro, ma semplicemente perchè  deve scrivere qualcosa tutti i giorni, e a questo rischio non si sottrae l'articolo riportato in calce su

una commissione tributaria che ha sollevato questione di costituzionalità della mediazione fiscale, per una serie di banali luoghi comuni che testimoniano la mancata comprensione dell'istituto come "filtro amministrativo". La commissione lamenta che l'organo di mediazione non è terzo? E allora? E' contenzioso amministrativo , mica giurisdizionale! Comunque, ecco qui l'ordinanza commentata e ci  scriveremo presto in modo più meditato su dialoghi 1-2013. Il sole, pur di fare un titolo, ci  ricama sopra, così riempie un paio di colonne e vai così. tanto per riempire lo  spazio. Cosicchè da vent'anni , o più, l'esigenza dell'informazione di "fare notizia" ostacola la formazione e la condivisione dei concetti. Solo che a forza di articoletti sul giornale non si fanno  passi avanti verso  la razionalizzazione, anzi si va indietro, fino all'implosione del diritto tributario su se stesso. All'implosione spingono anche sproloqui  che non dicono nulla, ma apparentemente in tema, come quelli di demita sul sole o questo allegato sullo stesso giornale.

Va bè, nulla di male, domani sarà carta per accendere il camino, come scriveva un giornalista di rango,  però oggi è "parlare senza dire nulla" che "giorno dopo giorno intossica", rende tutto problematico, disaffeziona i lettori, disorienta l'ambiente. Va bene che la stampa deve rappresentare anche la società però la confusione cresce. Non è colpa di nessuno, ma in materia tributaria siamo davvero sull'orlo dello  spappolamento  mentale e dell'atrofia cerebrale. Forse non è nemmeno colpa dell'accademia, rispetto al cui fallimento , massima espressione del malessere generale delle "scienze sociali", non ci sono "piani b". Se non il tentativo di riaggregare una comunità scientifica costruita sui contenuti. Noi ci stiamo provando.

Il Sole-24 Ore del lunedi - 2013-03-11 - Pag. 7
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Fisco
IL CONTENZIOSO

Mediazione all'esame di costituzionalità
La Consulta dovrà valutare la legittimità del filtro obbligatorio per le mini-liti con le Entrate

Testo
Suggeriti

Marco Mobili
Giovanni Parente

Mancanza di un organo terzo. Limitazione del diritto di difesa. Discriminazione per l'applicabilità solo alle contestazioni dell'agenzia delle Entrate. E per di più fino alla soglia di 20mila euro. È un atto d'accusa in quattro punti quello stilato dai giudici della Commissione tributaria provinciale di Perugia nei confronti della mediazione fiscale entrata in vigore poco meno di un anno fa.
Un'ordinanza depositata da pochi giorni e che chiama in causa la Corte costituzionale. Toccherà ora alla Consulta decidere sulla legittimità della procedura obbligatoria, che nei primi otto mesi di vita ha permesso di evitare già 12mila liti (circa il 50% di quelle esaminate). Si materializza così una sorta di maledizione della mediazione che ha già portato a una bocciatura di quella civile lo scorso novembre per «eccesso di delega», come ricorda proprio l'ordinanza di Perugia.
Facciamo un passo indietro. Le contestazioni (avvisi di accertamento ma non solo) emesse dall'agenzia delle Entrate fino a 20mila euro di valore e consegnate al contribuente dal 2 aprile scorso richiedono un passaggio obbligatorio: bisogna presentare un reclamo con o senza una proposta di mediazione e solo se l'ufficio preposto del Fisco (differente da quello che avrà emesso l'atto) non accoglie l'istanza si può ricorrere alla giustizia tributaria. E qui cominciano i rilievi dell'ordinanza del collegio perugino, che intravede conflitti con ben tre articoli della Costituzione e rimarca un utilizzo dell'istituto «in modo erroneo e illogico».
Il primo problema è che l'organo chiamato a decidere fa comunque parte della stessa amministrazione, mentre «deve essere estraneo alle parti - spiega il provvedimento -: in sostanza non può essere mediatore una delle parti, anche se costituito in ufficio autonomo». Una questione, del resto, sollevata da professionisti ed esperti sin da subito e che segnava la distanza rispetto alla mediazione civile svolta, invece, davanti a un organo terzo.
L'altra questione rilevante è che l'obbligatorietà dell'iter finisce per comprimere il diritto di difesa del contribuente, che può rivolgersi al giudice solo una volta che siano trascorsi 90 giorni e non gli sia stato comunicato l'accoglimento del reclamo o della proposta di mediazione. Una tempistica non sincronizzata - come fa notare la Ctp alla Corte costituzionale - con i nuovi accertamenti, che diventano titoli esecutivi dopo 60 giorni dal mancato pagamento. In pratica, il contribuente non può effettuare tempestivamente il ricorso che si concretizza non solo con la presentazione all'ufficio impositore, ma anche con il deposito della copia presso la Ctp, «perché deve aspettare l'esito del suo reclamo o della mediazione». Allo stesso tempo, poi, deve pagare perché l'avviso di accertamento è esecutivo. E, come se non bastasse, l'impossibilità di presentare ricorso inibisce anche la richiesta della sospensiva.
Gli altri due effetti distorsivi sono connessi all'ambito di applicazione. La limitazione alle sole pretese avanzate all'agenzia delle Entrate fa sì che i destinatari di contestazioni da altri enti finiscano con l'«avere una maggiore tutela giuridica». Così come quelli a cui le Entrate contestano una presunta evasione oltre i 20mila euro: possono rivolgersi direttamente alla giustizia tributaria e sfruttare la chance della sospensiva degli effetti dell'accertamento.
Un atto d'accusa chiaro, insomma, che può mettere in salita la strada per uno strumento nato per ridurre il contenzioso.
@m_mobili
@par_gio
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenti

avatar FaGal
0
 
 
...non solo il problema dell'organo terzo (che non si capisce cosa possa risolvere, come possa ridurre i tempi ed i costi dell'apparato amministrativo, se comunque é la PA che ha emesso l'atto a doverlo spontaneamente rimuovere) ma anche il problema abbozzato degli accertamenti esecutivi é pertinente come il cavolo a merenda, essendo sospesa la riscossione per sei mesi in pendenza di ricorso. Il solo aspetto rilevante é quello della tutela cautelare a fronte di una riscossione imminente, che si verifica nell'ipotesi di cartelle esattoriali o di accertamenti esecutivi per i quali avvenga un affidamento anticipato all'Agente della riscossione.
avatar Simone Covino
0
 
 
Ma non lo sapevano prima che è improprio parlare di "mediazione", dato che il mediatore in questione è il collega d'ufficio dei funzionari accertatori, il quale tra l'altro giudicherà non secondo criteri giurisdizionali bensì facendo una prognosi sulla successiva soccombenza in giudizio, un po' come si fa in sede di adesione? Perchè queste questioni emergono solo ora?

A me sembra che questa cd. mediazione sia un modo per "costringere" gli Uffici a valutare, sia pure in extremis, profili anche empirici sulla determinazione della ricchezza (nonché della tenuta in giudizio della tesi accertativa, perché no) che in condizioni di maggior serenità ambientale dovrebbero esser presi in considerazione in sede di contraddittorio, ovvero in sede di adesione. Curiosamente la mediazione (che ha dato più di qualche risultato sia in termini di gettito che di deflazione del contenzioso) tra l'altro in certi casi "duplica" ed anticipa il contraddittorio per l'adesione; con la differenza che questo si fa con gli stessi accertatori.

Davvero non si vede perchè accanirsi ora su un istituto che rappresenta una soluzione apprezzabile per quanto di certo non definitiva ad un problema che ha soprattutto radici culturali. Per parte sua, il contribuente dovrebbe tra l'altro avere tutto l'interesse a spiegare le proprie ragioni all'autorità pubblica di riferimento (il Fisco appunto) invece di essere direttamente rimpallato sui Giudici.

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