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Una teoria per i tributaristi

Questo sito vuol contribuire a una teoria della tassazione, conciliando quella ragionieristica attraverso le aziende con quella valutativa attraverso gli uffici. Pur cercando di essere comprensibile da tutti, parte da aspetti facilmente inquadrabili dagli operatori del settore. www.giustiziafiscale.com   si rivolge invece direttamente agli opinion makers e agli esponenti della pubblica opinione. Sull'organizzazione sociale in generale www.organizzazionesociale.com

Home Controlli e contenzioso Gli studiosi devono sistematizzare le loro esperienze professionali, anche processuali
Gli studiosi devono sistematizzare le loro esperienze professionali, anche processuali PDF Stampa E-mail
Controlli e contenzioso
Scritto da Raffaello Lupi   
Venerdì 05 Agosto 2011 07:13

La cultura avvocatesco-processualcivilistica in cui è inviluppata la tassazione è caratterizzata, tra l'altro, da un luogo comune: lo studioso non annota le cause di cui è stato parte. Nessuno riflette esattamente sul perchè, tanto non riflette nessuno in genere. Forse la ragione

è temere che l'amor di tesi influenzi l'oggettività dello studioso? Oppure che ci sia un inquinamento con conoscenze personali, che non emergono dalla sentenza e che neppure erano state presentate al giudice? Forse un po’ entrambe le ragioni e, forse, la tendenza è giusta....

Tuttavia, in materia di diritto civile (la cui ottica è di tipo istituzionalistico-comportamentale che è l'unica che spiega il diritto, come tutte le altre "scienze" del comportamento umano) dove il giudice è la prima istituzione coinvolta, i ragionamenti o le interpretazioni che vengono prima, non sono considerate neppure "giuridiche", se non nella misura in cui viene recepito e valorizzato dal giudice. Quindi, la scienza privata dell'avvocato, derivante dalla confidenze del cliente, dalle sue sensazioni che non è riuscito a veicolare al giudice, non interessano nell'ottica giuridica, salvo spiegare come erano state veicolate e perchè il giudice ha sbagliato o è stato negligente nel non considerarle.

Tutto si appunta, però, all'analisi del giudice, mentre nella tassazione interessa come il giudice risponde alle richieste del contribuente di essere tutelato contro un cattivo comportamento dell'autorità amministrativa, che è giuridico di suo in quanto riferito ad una pubblica autorità, ad una organizzazione che aveva già dei doveri di correttezza in quanto istituzione pubblica dotata di poteri autoritativi.

Il giudice può anche convincersi che l'amministrazione non ha agito male e, quindi, respingere il ricorso, o semplicemente non sentirsi abbastanza tranquillo da accoglierlo, visto il poco tempo di cui dispone per studiare la vicenda. Tutti questi ragionamenti, però, non si comprendono dalla motivazione, che è sempre una giustificazione del giudice e uno strumento di controllo sociale di come ha deciso. Solo che in materia di pubblici poteri, tra cui rientra anche quello fiscale (sorprendente che non ci avessi pensato prima a una formula del genere!), la motivazione della sentenza del giudice è sempre uno strumento di seconda mano.

In alcuni casi, però, la motivazione è molto accurata, come avviene per la giustizia amministrativa, in cui, per fortuna, il rapporto tra cause e attività amministrativa è abbastanza basso. Non è invece così per la giustizia tributaria dove quasi ogni controllo è un contenzioso e dalla motivazione spesso si capisce poco, o si riescono a fare solo ipotesi molto generiche che avrebbero bisogno di conferme. In questi casi, interessano informazioni giuridiche che sono a monte del processo e che riguardano l'azione amministrativa, le informazioni di cui era in possesso l'autorità fiscale, le interpretazioni che le erano state prospettate, i modi erronei in cui secondo il contribuente erano state valutate.

Del resto, anche nell'annotare le sentenze civili, come scrivevano spesso giuristi veri come Satta, sarebbe utile leggere gli atti di parte, le prospettazioni dell'avvocato (che sono certamente giuridiche) e per capire le sentenze di Cassazione bisognerebbe ritrovare quelle impugnate, nonchè le copie dei ricorsi (perchè la Cassazione non insegna, ma decide - altra espressione efficace che andrebbe valorizzata...). In passato, questa pubblicazione "d'insieme" della controversia era ostacolata da ragioni, diciamo così, "tipografiche", ma, oggi, con gli strumenti informatici che abbiamo a disposizione è possibile e può, ovviamente, provenire solo da chi è stato "parte in causa", ma se fa lo studioso, il giurista, e non solo l'avvocato, saprà essere oggettivo.

 Nel quadro amministrativistico-tributario sopra indicato, poi, questa annotazione da parte di chi conosce davvero i fatti, è addirittura indispensabile per l'obiettivo dello scienziato sociale, che è quello di scomporre vicende umane complesse, capirle e riproporle in modo da farsi capire. Chi meglio di lui potrebbe scriverla? Capire e farsi capire, sulle questioni complesse, che è poi il nostro motto, è fondamentale rispetto alla tendenza a complicare le cose semplici per darsi una aria da studioso. Quindi, gli studiosi veri devono smettere di cercare un amico per annotargli la sentenza, ma devono scendere in campo per "fare scienza sociale". Devono farlo, però, direttamente in prima persona, essendo coscienti del fatto che lo stile "cicero pro domo sua" è da professionisti in cattedra, non da "scienziati sociali". In conclusione, gli studiosi hanno il dovere di sistematizzare i casi professionali in cui sono stati coinvolti, unendo così l'esperienza diretta, tipica del professionista, con la visione di insieme, tipica dello studioso.

 

 

 

 

 

Commenti

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Lettori, le riflessioni che fa RL sono di particolare pregio. E lo sono nella misura in cui colgono una necessità di approcciare il diritto che vada oltre il metodo di studio normalmente praticato nelle università europee e d'oltreoceano. Leggetevi queste breve saggio sulle competenze del giurista del XXI secolo: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1776043
Non potrete non cogliere similitudini e convergenze di analisi sulla formazione del giurista e sul ruolo di approcciare e sistematizzare complessi sistemi di regole quali quelli contemporanei.
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