Dichiarazioni a credito non rettificate:spetta il rimborso? |
Controlli e contenzioso | |||
Scritto da Giuseppe Gargiulo | |||
Giovedì 24 Marzo 2016 08:22 | |||
Sulla rettifica delle c.d. "dichiarazioni a credito" tra processo ed azione amministrativa Con la recente sentenza n. 5069 del 15.3.2016 le SS.UU. della Corte di Cassazione, a seguito della ordinanza di rimessione n. 23529 del 5.11.2014, hanno stabilito - con riferimento ad un caso relativo alla richiesta di rimborso di una eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione dei redditi e derivante da ritenute fiscali ivi esposte - che l'Amministrazione finanziaria può opporre il diniego di rimborso per questioni di merito anche spirato il termine decadenziale per l'accertamento, non trovando applicazione, in questa fattispecie, i relativi termini. Per tutte le ragioni giuridiche fin qui illustrate, riteniamo, in conclusione, che la decisione delle SS.UU. non sia corretta e ci auguriamo che essa possa essere presto modificate e disattesa. Sembra invece corretto ribadire che, a scadenza avvenuta dei termini di decadenza per la rettifica della dichiarazione, l'Amministrazione finanziaria non può più opporre, neanche a titolo di eccezione, l'esistenza di un maggior imponibile e l'accertamento di una conseguente maggiore imposta dovuta a carico del contribuente idonea a compensare/elidere il credito emergente dalla dichiarazione (e chiesto a rimborso), trattandosi di elementi che devono, invece, essere fatti valere attraverso la tempestiva rettifica della dichiarazione presentata dal contribuente, entro i perentori termini di decadenza previsti dall'art. 43 del dpr n. 600/73.
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