ecco l'ordinanza di incostituzionalità sulla mediazione
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Controlli e contenzioso
Scritto da Raffaello Lupi   
Mercoledì 13 Marzo 2013 23:47

In questo precedente post avevamo criticato l'enfasi con cui il sole24 ore aveva dato risalto ad una ordinanza di sospetta incostituzionalità da parte della ctp di perugia , che grazie alla redazione di dialoghi ipsoa abbiamo rapidamente reperito e potremmo allegare se non fosse per i limiti dimensionali dei documenti. Comunque la commissione umbra partiva da un problema reale, rappresentato dalla sanzione della

inammissibilità del ricorso presentato senza prima istanza di mediazione. Era qui che si sarebbe dovuta porre una questione di costituzionalità per violazione del diritto di difesa, e per irragionevolezza, con rilevanza anche comunitaria della reazione rispetto all'omissione. Ma come ? Ci abbiamo uno che ha fatto ricorso, si è difeso direttamente presso il giudice e tu gli rendi "inammissibile il ricorso" per mancata istanza di mediazione, facendo consolidare l'atto. Questo si che era incostituzionale, perchè si sarebbe potuto prevedere una "temporanea improcedibilità" del ricorso, magari con trasmissione del medesimo all'organo previsto per la mediazione. Quindi bene ha fatto la CTP a sollevare una questione di costituizionalità di una sanzione probabilmente irragionevole, ma senza nessun bisogno di attaccare l'istituto della mediazione in sè. Ma i giudici, come scriviamo sempre su questo sito e su dialoghi tributari, non sistematizzano concetti, e risolvono piuttosto casi specifici. Anzi puntellando la decisione con tutti gli argomenti possiibili e immaginabili. Tutto fa brodo, anche oltre il senso del ridicolo, come la pretesa "non terzietà", non indipendenza del mediatore, senza rendersi conto che l'espressione "mediazione tributaria" è solo un'etichetta comunicativa per propagandare un banale ricorso amministrativo (cioè "non giurisdizionale) , simile al gerarchico improprio. Ancor più stravaganti i riferimenti ai limiti di importo , che violerebbero il principio di uguaglianza (una soglia "de minimis" ce la vogliamo mettere, o sono tutte incostituizionali?). Ancora peggio l'omissione per le dogane o le liti con equitalia, dove in genere c'è molto meno da mediare. Casomai  è sensato rilevare lo scoordinamento con la sospensione del ruolo esecutivo, ma è un aspetto limitatissimo, che non ha nulla a che vedere con l'istituto della mediazione nel suo complesso, apprezzabile e ancora timido passo verso la deprocessualizzazione del diritto tributario e il suo reincardinamento nel contesto del "diritto amministrativo delle imposte", con i suoi "ricorsi amministrativi", come appunto è la mediazione. A forza di confusioni , di controversie, di polemiche, di discussioni, tutto diventa incostituzionale, tutto si può sostenere, specie se si ha un briciolo di potere senza responsabilità, volendo fruire del proprio quarto d'ora di gloria (lo abbiamo già visto per il giudice di pozzuoli sulla privacy e il redidtometro); ma così tutto diventa un problema, finendo per rendere la vita dei professionisti ancora più effimera. Ma creando notizie per "i quotidiani", che legititmamente (anche in quanto vivono alla giornata per definizione essendo "quotidiani" nomen omen), nella confusione, "titolano", creano i propri esperti e  riempiono lo spazio lasciato vuoto dagli studiosi, incapaci di costituire un punto di riferimento per le classi dirigenti e la pubblica opinione in materia tributaria.

Commenti

avatar Simone Covino
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Quando è uscita la norma in effetti la cosa che mi aveva davvero sorpreso era l'inammissibili tà del ricorso in caso di omesso previo tentativo di mediazione: l'improcedibili tà sarebbe stata senz'altro più logica.
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