Illegittima costituzionalmente l'equiparazione dei prelievi a reddito, ma perchè solo per i professionisti?
Stampa
Valutazione attuale: / 0
ScarsoOttimo 
Controlli e contenzioso
Scritto da Raffaello Lupi   
Lunedì 06 Ottobre 2014 17:09

Nella sentenza 228 del 2014 la corte costituzionale ha dato una spallata alla "presunzione contronatura" secondo cui i prelevamenti bancari ingiustificati sarebbero elementi positivi di reddito e operazioni imponibili IVA. Tante volte l'avevamo chiamata "presunzione contronatura" sul piano

della determinazione dei tributi, cioè della ricchezza. Va bene che il diritto, degradato a legislazione, contrasta spesso  frontalmente con il senso comune, ma spesso le disposizioni hanno una piccola area di sensatezza, mentre qui proprio non si capiva cosa si fossero fumati, quasi trent'anni or sono gli estensori della norma prima di legiferare. Non si capiva a quale caso arcano si riferissero. Anche scorrendo le difese dell'avvocatura appare chiaro che non si capiva esattamente la ratio legis. Anche la sentenza, con le sue divagazioni sulla tracciaibilità, sembra non trovarsi totalmente a proprio  agio. Io ho provato tante volte a chiedermi cosa potessero  avere in mente gli estensori, salvo lo stato confusionale.  Forse avevano  in mente il "costo nero" , ma anche oggi nessuno vieta di utilizzarlo come base di presunzione di ricavi neri, nei limiti della percentuale di ricarico. Ma poi perchè, se la presunzione è "contronatura" , limitarsi ai professionisti? Se è contronatura è contronatura per tutti. Però non è la prima volta, dalla sentenza ILOR del 1982, a quella Irap del 2001, che si nota, nella corte, una certa condiscendenza, per affinità ambientale,  verso i professionisti, quasi sempre "forensi"..Comunque niente paura, la sentenza è fatta bene, e la norma dichiarata incostituzionale lo era davvero. Anzi era del tutto priva di senso. Ma per tutti e non solo per i professionisti. Va bè Roma non fu edificata in un giorno...

 

3.– Nel merito la questione è fondata in riferimento alle censure di cui agli artt. 3 e 53 Cost., con conseguente assorbimento di quelle relative agli artt. 24 e 111 Cost.
4.– Anche se le figure dell'imprenditore e del lavoratore autonomo sono per molti versi affini nel diritto interno come nel diritto comunitario, esistono specificità di quest'ultima categoria che inducono a ritenere arbitraria l'omogeneità di trattamento prevista dalla disposizione censurata, alla cui stregua anche per essa il prelevamento dal conto bancario corrisponderebbe ad un costo a sua volta produttivo di un ricavo.
Secondo tale doppia correlazione, in assenza di giustificazione deve ritenersi che la somma prelevata sia stata utilizzata per l'acquisizione, non contabilizzata o non fatturata, di fattori produttivi e che tali fattori abbiano prodotto beni o servizi venduti a loro volta senza essere contabilizzati o fatturati.
Il fondamento economico-contabile di tale meccanismo è stato ritenuto da questa Corte (sentenza n. 225 del 2005) congruente con il fisiologico andamento dell'attività imprenditoriale, il quale è caratterizzato dalla necessità di continui investimenti in beni e servizi in vista di futuri ricavi.
L'attività svolta dai lavoratori autonomi, al contrario, si caratterizza per la preminenza dell'apporto del lavoro proprio e la marginalità dell'apparato organizzativo. Tale marginalità assume poi differenti gradazioni a seconda della tipologia di lavoratori autonomi, sino a divenire quasi assenza nei casi in cui è più accentuata la natura intellettuale dell'attività svolta, come per le professioni liberali.
4.1.– Si aggiunga che la non ragionevolezza della presunzione è avvalorata dal fatto che gli eventuali prelevamenti (che peraltro dovrebbero essere anomali rispetto al tenore di vita secondo gli indirizzi dell'Agenzia delle entrate) vengono ad inserirsi in un sistema di contabilità semplificata di cui generalmente e legittimamente si avvale la categoria; assetto contabile da cui deriva la fisiologica promiscuità delle entrate e delle spese professionali e personali.
4.2.– Peraltro, l'esigenza di combattere un'evasione fiscale ritenuta rilevante nel settore trova una risposta nella recente produzione normativa sulla tracciabilità dei movimenti finanziari. Si pensi, da ultimo, al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 gennaio 2014 (Definizioni e ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito), che ha dato attuazione all'art. 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, alla cui stregua dal 1° gennaio 2014 vi è l'obbligo – sia pure sprovvisto di sanzioni – di accettare pagamenti, di importo superiore a trenta euro, effettuati con carte di debito in favore di imprese e professionisti per l'acquisto di prodotti o per la prestazione di servizi.
La tracciabilità del danaro, oltre ad essere uno strumento di lotta al riciclaggio di capitali di provenienza illecita, persegue il dichiarato fine di contrastare l'evasione o l'elusione fiscale attraverso la limitazione dei pagamenti effettuati in contanti che si possono prestare ad operazioni "in nero".
5.– Pertanto nel caso di specie la presunzione è lesiva del principio di ragionevolezza nonché della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell'ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 1, comma 402, lettera a), numero 1), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), limitatamente alle parole «o compensi».

Commenti

Per postare commenti o rispondere è necessario loggarsi.