Superfluo notificare a società estinta, ma va provata responsabilità socioLoading... Stampa
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Controlli e contenzioso
Scritto da Raffaello Lupi   
Mercoledì 04 Marzo 2015 21:02

Nel precedente post sulle notifiche alle società estinte, equiparate dalla Cassazione alle persone fisiche defunte, ci eravamo chiesti se non fosse il caso, anzichè di insistere a notificare gli accertamenti a "nosfeteratu fiscali", procedere direttamente nei confronti dei soci, responsabili

nei limiti dei beni ricevuti . La sentenza riportata in calce segue questa lineare impostazione, ammettendo in linea di principio la notifica al socio della propria responsabilità accorpando sia le contestazioni relative alla società ormai estinta e quelle relative alla responsabilità del socio. Verso soci, liquidatori etc. viene intentata l'azione erariale di recupero, senza inutili accertamenti intermedi ad una società estinta, e quindi priva per definizione di risorse. Saltare il simulacro della società agevola, anzichè ostacolare, l'attività di recupero del credito tributario nei confronti dei soci e dei liquidatori. Il diritto di difesa del contribuente responsabile in solido per le imposte dovute da altri contribuenti potrà svolgersi direttamente in sede di notifica nei suoi confronti dell'apposito atto motivato sia sulla applicabilità dell'imposta alla società sia sulla responsabilità del socio. Nel caso esaminato dalla sentenza in rassegna (segnalata da http://www.dirittoitaliano.com/giurisprudenza/provvedimento.php?Societa-estinta---avviso-di-accertamento-contro-il-socio---illegittimita---fattispecie-1916) questa prova non era stata fornita e quindi l'atto è stato annullato. Ma la strada di saltare il fantasma fiscale della società estinta e' quella giusta.

Svolgimento del processo LETTI GLI ATTI UDITO IL PRESIDENTE RELATORE Salvatore Torchia RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO La vertenza trae origine dal ricorso avverso l'avviso di accertamento, per l'anno d'imposta 2006, notificato il 12/06/2014 alla contribuente in qualità di socio della G. Srl. La detta società infatti era stata cancellata d'ufficio dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2490 c.c., e l'Ufficio sostiene che, in forza dell'art. 36 del DPR n. 602 e dell'art. 2945 c.c., il pagamento dei debiti tributari spetta ai soci. La ricorrente F. A., già titolare di una quota di partecipazione sociale pari al 25%, chiede l'annullamento dell'accertamento impugnato perchè illegittimo. Ne eccepisce la nullità in quanto non sottoscritto dal Direttore dell'Ufficio e poi, fra l'altro, che le obbligazioni si trasferiscono ai soci nei limiti di quanto dagli stessi riscosso a seguito della liquidazione. Aggiunge che essa ricorrente non ha ricevuto alcuna somma o bene della società né durante i due anni precedenti la messa in liquidazione nè tantomeno nel periodo di liquidazione o dopo. Aggiunge che il liquidatore incaricato non ha provveduto al deposito dei bilanci e pertanto un'eventuale responsabilità va ricercata in capo al medesimo. Conclude evidenziando che la società è stata cancellata con decreto del giudice del 13/12/2013 e che l'avere richiesto ad essa il pagamento delle imposte, nei limiti della quota di partecipazione sociale, rende l'avviso di accertamento impugnato oltre che illegittimo nullo. Resiste l'Ufficio e chiede il rigetto del ricorso. Deduce che l'accertamento è regolarmente sottoscritto dal Capo Area Imprese minori su delega del Direttore dell'Ufficio e che il socio non puo eccepire la mancanza di allegazione del processo verbale, operato nei confronti della società, in quanto lo stesso è a sua conoscenza. Deduce infine che anche la Cassazione ritiene ammissibile per i creditori, in presenza di società cancellata, la richiesta del credito ai soci. Motivazione Questa Commissione Tributaria Provinciale ritiene che il ricorso merita di essere accolto con il conseguente annullamento dell'avviso di accertamento impugnato. Invero, nella procedura posta in essere dall'Agenzia Entrate di Catania, si rinvengono segni di illegittimità che debbono essere presi in considerazione. Infatti, a prescindere dalla sottoscrizione dell'atto da parte di un Funzionario senza produzione della relativa delega, lo stesso Ufficio, richiamando la decisione della Cassazione a SS.UU. n. 6070 del 2013, deduce che i creditori possono agire nei confronti dei soci della dissolta società di capitali, sino alla concorrenza di quanto questi ultimi abbiano riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. Orbene stante che la ricorrente assume di non avere ricevuto nè somme nè beni nei due anni antecedenti lo scioglimento della società nè dopo è evidente che spettava all'Ufficio provare il contrario. In buona sostanza è pacifico che il Fisco, il quale voglia agire nei confronti del socio, è tenuto a dimostrare il presupposto stesso della responsabilità di quest'ultimo e cioè che in concreto, in base al bilancio finale di liquidazione, vi sia stata la distribuzione dell'attivo e che una quota di tale attivo sia stata riscossa. Peraltro anche la C.T.P. di Enna, con la sentenza n. 113/1/2014, ha ritenuto che l'effetto successorio del socio, nei rapporti pendenti della società estinta, è subordinato alla riscossione di utili a chiusura del bilancio finale di liquidazione o al fatto che egli abbia ricevuto nel corso degli ultimi due periodi d'imposta, precedenti alla messa in liquidazione, denaro o altri beni sociali. Tali circostanze devono essere oggetto di opportuna dimostrazione a cura dell'Ufficio erariale non potendo essere meramente presunte. In conclusione stante che l'Ufficio non era in grado di provare questi assunti ben poteva astenersi dall'emettere l'avviso di accertamento per cui è causa che pertanto, come già evidenziato, deve essere annullato. Sllssistono comunque giusti motivi, anche per la peculiarità del caso trattato e l'obiettiva difficoltà della materia, per compensare tra le parti le spese del giudizio. PQM La C.T.P. accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Spese compensate. Così deciso in Catania il 20/02/2015

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