per avere la riduzione delle sanzioni bisogna fare acquiescenza anche all'atto in parte palesemente erroneoLoading... Stampa
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Sanzioni
Scritto da Raffaello Lupi   
Lunedì 28 Maggio 2012 20:52
La definizione in via breve degli aspetti sanzionatori degli atti mediante acquiescenza , su cui ci eravamo soffermati su dialoghi 2009 n.4 ( Andrea Carinci e Thomas Tassani, Dario Stevanato, La riduzione delle sanzioni per adesione ai verbali indebolisce la deterrenza dei controlli?) può fare corto circuito con l'autotutela. Nel senso che un atto può essere per certi versi corretto, ma per altri avere dei vizi manifesti, uno di quegli errori rilevabili palesemente, che giustificano una correzione in autotutela, anche a prescindere dal ricorso del destinatario. Non è questione di vizio unico , parzialmente fondato, ma riconoscibile solo in contenzioso, previa impugnazione, nel qual caso il contribuente -impugnando - ha buone possibilità di ridurre la pretesa, però rinunzia all'opportunità di riduzione delle sanzioni. Quando c'è un solo vizio, non evidente esteriormente , l'alternativa è tra impugnazione, con assoggettamento alle sanzioni integrali, oppure acquiescenza. Possono però esserci dei casi in cui l'atto  per certi  aspetti è corretto, ma sotto altri presenta palesi vizi di coerenza, rilevabili a una prima occhiata. Ictu Oculi, come dicono gli oculisti di Cagliari. Se il contribuente fa istanza di autotutela per l'eliminazione del vizio manifesto, mica perde la possibilità di ridurre le sanzioni facendo acquiescenza. Direi che l'agenzia delle entrate deve prima emettere un nuovo atto , immune dal vizio esteriore, su cui il contribuene potrà esercitare la propria acquiescenza, con riduzione delle sanzioni. Mi sembra un coordinamento molto semplice, ma è uno di quei temi su cui -previa verifica nel materiale normativo- si potrebbe fare un articoletto. 

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Il problema é che se si fa considerano alle norme che disciplinano la definizione agevolata delle sanzioni, artt. 15 D.Lgs. 218/97 e 17 D.lgs 472/97, il parametro di riferimento é il termine per la proposizione del ricorso, termine senza dubbio decadenziale sottratto alle disponibilità delle parti in ragione della tipologia di obbligazione. Vero é che esistono principi di imparzialità, buon andamento, correttezza dell'agire amministrativo che imporrebbero un ripristino della definizione agevolata....ma qua sorge il problema. E che non riguarda solo la sanzione ma anche il tributo.

La disciplina in materia di accertamento del tributo é strutturata sulla base del diritto potestativo all'accertament o da esercitarsi entro un termine di decadenza. E' ovvio che nel 1973 l'autotutela non fosse neanche nei più reconditi pensieri del Legislatore. Qui nasce un problema ulteriore. Entro che termine il contribuente può presentare istanza di autotutela? Oltre i termini di ricorso? Sì, ma entro quando? E' possibile presentare istanza di autotutela oltre i termini di decadenza dall'accertament o? Questo punto non é mai stato sufficientement e ponderato dalla dottrina, né dalla prassi amministrativa Forse perché l'autotutela, fino a poco tempo fa, era strumento poco utilizzato e una dottrina che vede solo la causidicità del diritto (tributario) non poteva essere troppo interessata alla materia. Tuttavia la questione si é presentata di fronte alla Cassazione più volte. I giudici hanno sempre ribadito che l'autotutela non può essere disposta non solo allorché vi sia un giudicato sostanziale ma anche quando sia intervenuta la decadenza dal potere di accertamento della fattispecie (sentenze 2531/2002, 7335/2010, 4372/2011). Il principio é frutto della teoria della provacatio ad opponendum: una volta che é emesso l'atto, quasi sempre in prossimità del termine di decadenza, l'Ufficio non ha il diritto potestativo a rivedere la fattispecie perché é intervenuta la decadenza. Ci penserà il giudice se c'è un processo.

Quindi sarebbe necessaria una riforma del sistema di accertamento scandito da termini di prescrizione del diritto all'accertament o dell'imposta (non di decadenza) o e del diritto di revisione della pretesa, entro un termine prescrizionale breve, su istanza del contribuente come ad esempio esiste in Germania
http://books.google.it/books?id=NTNWtU0CxJEC&pg=PR5&dq=falsitta+tedesco&hl=it&sa=X&ei=FEbGT5O5M6nT4QShpfzGBQ&ved=0CEUQ6AEwAw#v=onepage&q=falsitta%20tedesco&f=false
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