Loading...

Area riservata

Newsletter

Nome:
E-mail:

Link

Siti amici, partners o semplicemente di interesse che vi segnaliamo. Accedi
 6 visitatori online

Una teoria per i tributaristi

Questo sito vuol contribuire a una teoria della tassazione, conciliando quella ragionieristica attraverso le aziende con quella valutativa attraverso gli uffici. Pur cercando di essere comprensibile da tutti, parte da aspetti facilmente inquadrabili dagli operatori del settore. www.giustiziafiscale.com   si rivolge invece direttamente agli opinion makers e agli esponenti della pubblica opinione. Sull'organizzazione sociale in generale www.organizzazionesociale.com

Home Particolarità IVA iva di gruppo: se uno dimentica la garanzia?
iva di gruppo: se uno dimentica la garanzia? PDF Stampa E-mail
Particolarità IVA
Scritto da Raffaello Lupi   
Martedì 03 Maggio 2011 08:27

Sul numero 2 di dialoghi abbiamo pubblicato un articolo sull'IVA di gruppo, disciplina nata quando le "simmetrie fiscali" erano ben lontane dall'essere teorizzate e che dovrebbe essere aggiornata alle nuove categorie concettuali emerse con le compensazioni, le cessioni  di crediti di imposta, anche intragruppo e via enumerando. Se ad esempio la capogruppo compensa un credito iva proveniente da una controllata

senza fornire la garanzia di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 13 dic 1979. Tale disposizione parla, in tal caso, di un obbligo di versamento di un importo pari alle eccedenze di credito compensate e non garantite. Ma il versamento a che titolo dovrebbe avvenire? Di iva o di garanzia? Addirittura un "versamento" nell'ipotesi del tutto eventuale che il credito  non spettasse? Ma non sarebbe più ragionevole e proporzionale una garanzia in ritardo? Non  è una violazione solo formale? E poi la garanzia , dopo le disposizioni sopravvenute sulla possibilità della capogruppo di garantire per le controllate, è già "in re ipsa", perchè la responsabilità "ex lege" , in base alla disciplina iva di gruppo, della capogruppo soddisfa i requisiti ordinari sulle garanzie.

In ogni caso, se pure si dovesse versare, cosa si versa? Si versa l'IVA, oppure è una cauzione che sta lì in attesa che si definiscano i termini di accertamento dei crediti iva delle controllate? Cioè alcuni anni di garanzia reale senza interessi? E quali sono  i codici tributo per versare questa fantomatica garanzia? Non sarebbe più logico interpretarlo come riversamento dell'IVA, cioè inefficacia "in parte qua" della procedura di IVA di gruppo , con ritorno dei crediti nella disponibilità delle società appartenenti alla procedura? Smontando cioè la procedura per i crediti non garantiti? Forse no, perchè le società sono  nell'IVA di gruppo! Però se smonto l'IVA di gruppo tornano disponibili subito. Certo, anche questo casino conferma la preferibilità della soluzione secondo  cui è ammessa la cauzione tardiva oppure la cauzione implicita della capogruppo, alla luce delle disposizioni  sopravvenute sulle compensazioni e cessioni intragruppo, di cui dicevamo sopra. Bisognerebbe sentire Ciro D'ardia.

Commenti

Per postare commenti o rispondere è necessario loggarsi.
 

Copyright © 2009 Fondazione Sudi Tributari | Tutti i diritti riservati | CF/P.IVA 97417730583

PixelProject.net - Design e Programmazione Web