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Home Particolarità IVA splafonamento sulle dichiarazioni di intenti
splafonamento sulle dichiarazioni di intenti PDF Stampa E-mail
Particolarità IVA
Scritto da Raffaello Lupi   
Giovedì 15 Marzo 2012 18:53

La pubblica amministrazione italiana, anche in materia fiscale,  non serve a fare servizi alla collettività. Serve a cautelare i funzionari, e lo si vede a ogni  piè sospinto in quella grande sceneggiata che è la lotta all'evasione fiscale. Dove la massa di ricchezza nascosta (che non si vede e va stimata, assumendosi responsabilità) spinge a maltrattare quella dichiarata , come nel caso delle dichiarazioni  di intenti

 

per gli acquisti senza IVa fino a concorrenza delle esportazioni, coi vari plafonds. Se uno rilascia attestazioni  maggiori del plafond, sostanzialmente, ha applicato il sistema della non imponibilità, invece di quello della detrazione. Ma c'è una sanzione ferocissima, anche se i beni sono poi rivenduti senza evadere un centesimo  di IVA, e quindi senza danno per l'erario. Ok quella ci sta pure , è stupida, ma è prevista dall'art  7 del decreto 471 de 1998, sulle sanzioni in materia d'IVA . SOlo che gli uffici chiedono anche l'IVA, che a questo punto come si recupera? Si paga e poi si detrae? Ma le operazioni  a valle sono già state effettuate. QUi bisogna distinguere se i beni  sono spariti, allora si chiede l'IVA a tutti e due, perchè si presume che il fornitore fosse in combutta. Se invece i beni sono  stati comunque fatturati dal cliente non si dovrebbe  chiedere nulla. Ma per capire la differenza bisogna valutare ed esporsi , quindi  si chiede l'IVA sempre. Ma non è logico, ma che mi frega a me'..Io intanto mi copro. Refrain   la legislazione ha ammazzato il buonsenso, ma tutti stanno con le spalle coperte, probabilmente il paese non salverà la sua organizzazione produttiva. resterà una terra popolata di impiegati pubblici pagati senza lavorare e di "autonomi" che lavorano senza pagare le tasse. Come la grecia. Di Omero però.

 

commento al commento di Pino Gargiulo. Scusa Pino , Mi pare abbastanza chiaro che qui  l'IVA la chiedono al cliente che ha splafonato, non al fornitore, il quale è coperto dalla dichiarazione di intenti del cliente. Se il cliente paga quest'iva in sede di accertamento dovrebbe detrarsela , come avrebbe potuto fare con quella addebitata dal fornitore.  Quindi non c'entra nulla la macchinosa possibilità di rivalsa successiva introdotta dal decreto monti, perchè la violazione non è del fornitore, ma del cliente. Ma vale la pena parlare di queste cose quando abbiamo  una accademia che neppure sa che è l'evasione fiscale?

Commenti

avatar Giuseppe Gargiulo
0
 
 
Caro Raffaello,
Non conosco le particolarita' dl caso che ha suscitato il tuo post, per cui mi scuso in anticipo se prendo un abbaglio. Vorrei contribuire alla riflessione comune, sotttolineaando che al problema della applicazione dell'iva in caso di accertamento (ed al conseguente dirittto postumo di rivalsa del cedente e detrazione del cessionario) forse (ma non ho ben approfondito) ha posto rimedio il D.L. n. 1/2012, che con l'art. 93 ha eliminato il divieto di rivalsa dell’IVA oggetto di accertamento o rettifica da parte dell’Ufficio, prevedendo la contestuale detrazione a favore del ccessionario o committente, se soggetto passsivo d'imposta.
La sanzione ovviamente resta fermo, atteso che quello che occcorre tutelare - su larga scala - e' il corrretto funzionamento dell'iva, in tutti i suoi adempimenti anche strumentali (basati sullla fatturazione con iva e detrazione del cesssionario). Se non ci fosse sanzione, sarebbe troppo forte, a mio giudizio, l'incentivo a comprare tutti senza iva, anche con false dichiarazioni di intento, lasciando poi al successivo fortuito episodico controllo del fisco verificare la effettiva avvenuta tassazione al consumo finale del bene nei pasaggi successivi. La neutralita' dell'iva nella cessione di beni tra imprenditori non mi sembra, infatti, un motivo sufficiente per invocare la non applicazioone della sanzione quando viene violato il meccanismo basato sulla applicazione dell'iva in fattura e successiva detrazione in capo al cessionario. Altrimenti si dovrebbe passare ad un sistema alternativo di funzionamento dell'iva (e di impostazione delle relative procedure di controllo) basato sulla generalizzata non mponibilita' di tutte le cessioni tra imprenditori e applicazione dell'iva solo sui beni ceduti privati, fuori dall'esercizio di impresa o di lavoro autonomo. Da questo punto di vista, non mi sembra del tutto illogica e sproporzionata ripetto agli obiettivi sottostanti la sanzione prevista dal ns legislatore. Ma questa e' solo una modestissima opinione personale, che non considera all'evidenza le particolarita' del caso concreto.
Un caro saluto
avatar NADIA MARIA ZEMIGNANI
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Il meccanismo introdotto dall'art. 93 DL 1 non si applica al caso dello splafonamento. Infatti l'art. 93 permette la rivalsa sul cessionario da parte del cedente al quale l'AE abbia accertato iva o maggiore IVA. E' il caso assai frequente capitato agli agricoltori che avevano ceduto terreni fabbricabili f.c. IVa e poi in seguito a sentenza della Cassazione , l'AE aveva accertato l'assoggettabil ità all'IVA con applicazione di sanzione e quindi i poveri agricoltori si erano mangiati con l'accertamento tutto il guadagno conseguito con l'operazione.
Se lo splafonatore fa il ravv. operoso paga l'IVA con sanzione ridotta e se la detrae. Quindi altrettanto dovrebbe poter fare a seguito di accertamento. In caso contrario vi è violazione della direttiva UE e tale violazione va eccepita in contenzioso anche con richiesta di rinvio alla Corte o con richiesta di applicazione diretta da parte del giudice nazionale per il principio del Self executing.
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