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Una teoria per i tributaristi

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Home Sanzioni inizio indagini e ravvedimento operoso
inizio indagini e ravvedimento operoso PDF Stampa E-mail
Sanzioni
Scritto da Raffaello Lupi   
Sabato 16 Aprile 2011 05:04

Come noto, la mitigazione delle sanzioni in base al "ravvedimento operoso" è ammessa a patto che non siano iniziati controlli fiscali nei confronti dello specifico contribuente, con una limitazione diretta a salvaguardare (nel noto quadro di autodeterminazione dei tributi), l’efficacia dissuasiva dei controlli; insomma è logico che

se fosse possibile “ravvedersi” dopo l’inizio di un controllo, visto che "le tasse si pagano quando qualcuno le richiede,  sarebbe forte la tentazione di aspettare la richiesta ed evadere. Nella tassazione attraverso le aziende, però, la questione è più complessa, visto che le indagini possono avere spettro applicativo molto  diverso. Sul precedente numero 2/ 2011 di dialoghi discutevamo appunto su qualche caso particolare di limiti al ravvedimento operoso. Soprattutto nei casi di controlli ciclici, ed aventi oggetto diverso da quello cui si potrebbe riferire il "ravvedimento". La lettera della norma è molto ampia perchè il ravvedimento è escluso "quando  siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore ...abbia avuto formale conoscenza. C'erano gli estremi per affermare una soluzione abbastanza rigida, secondo cui l'inizio di qualsiasi procedura di controllo blocca qualsiasi ravvedimento. Un controllo sul 2005 impedirebbe insomma il ravvedimento sulla dichiarazione 2010...o su un versamento 2009. Una equilibrata parte della circolare di commento alla disposizione sulle sanzioni amministrative 

 (Circ. n. 180/E-110100 del 10 luglio 1998) "ritiene di dover chiarire che qualora l'accesso, l'ispezione  o
la verifica riguardino specifici periodi d'imposta, il ravvedimento  rimane esperibile per le violazioni  commesse  in  periodi  d'imposta  diversi  da quello  (o  quelli)  oggetto  di  controllo.  Ugualmente  dicasi  circa  lapossibilità di regolarizzazione per le violazioni relative  ad  un  tributo diverso da quello oggetto di verifica.

Sul piano logico è una soluzione sensata, soprattutto per le grandi aziende, oggetto di "tutoraggio", dove il controllo è ricorrente , dove si può frammentare bene da una questione all'altra, da un anno  all'altro. Per gli "autonomi" , che giocano molto sulla possibilità di non essere assoggettati affatto a controlli, forse sarebbe auspicabile una soluzione diversa. Però la circolare non aveva modo di distinguere, e non ha distinto: E va bene così, anche perchè per le aziende il controllo di frammenta in tanti aspetti, mentre per gli autonomi è proprio l'idea stessa di autotassazione ad essere fuori luogo, quindi va bene così. E' un altro  caso di circolare saggia, checcè ne dica "quell'accademia legalistico-processuale, che ha portato  il tributario allo sbando.

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