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Home Sanzioni I crediti di imposta "agevolativi" contestati come "indebite compensazioni" superpunite?
I crediti di imposta "agevolativi" contestati come "indebite compensazioni" superpunite? PDF Stampa E-mail
Sanzioni
Scritto da Raffaello Lupi   
Domenica 30 Ottobre 2011 10:33

Nella crisi dell'organizzazione pubblica della convivenza sociale, siamo  arrivati persino ai  contributi pubblici "senza istruttoria", autoliquidati dagli stessi interessati, per la ricerca, le nuove assunzioni, l'autotrasporto, i nuovi investimenti e chi più ne ha più ne metta. Mettiamo che poi , in sede di controllo, vengano contestate le modalità con cui è stato 

determinato il contributo, magari i conteggi dei dipendenti o degli investimenti, con le solite contestazioni interpretative sulla agevolabilità di un determinato bene, o di un determinato progetto di ricerca. Ovviamente, tutte le disposizioni legislative di riferimento, introdotte per dire di aver fatto qualcosa per una causa sociale meritevole, non contenevano disposizioni sanzionatorie (...pare brutto, soprattutto in conferenza stampa...). Essendo però contributi "non rimborsabili" e da usare in compensazione, la sanzione era quella per omesso/insufficiente  versamento.   Andava sostanzialmente tutto bene  fino a che non sono arrivate le mega-sanzioni per le indebite compensazioni. Cioè le compensazioni "senza base", le compensazioni "farlocche" , pesantemente sanzionate. A qualcuno è venuto in mente di chiedersi "ma non è che niente niente sono da sanzionarsi anche queste come "indebite compensazioni"? Parificando quello che ha calcolato in modo contestabile un credito  di  imposta agevolativo, con relative fatture e documentazione,  a quello  che ha proprio  inserito una cifra a vanvera nel modello f24, tanto  per non pagare. E' uno dei tanti casi in cui  la legge crea i problemi, invece di risolverli, confermando che la vera certezza del diritto sta nella condivisione dei concetti, e nel buonsenso, derivanti dalla consapevolezza di che cosa stiamo facendo e di dove ci troviamo. Mentre la via avvocatesca al diritto tributario ci ha regalato solo drammatizzazioni, conflittualità di facciata e patemi d'animo. Tutti si rendono conto  che le due fattispecie sono  diverse, e che la sanzione macroscopica delle indebite compensazioni si riferisce a chi ha manipolato  i modelli di versamento , con importi assolutamente senza basi. Per chi ha calcolato  le agevolazioni con una documentazione e una rendicontazione  di riferimento, il trenta percento è una sanzione sufficiente, e comunque è paradossale la equiparazione con chi si è proprio inventata la compensazione. L'unica linea distintiva è l'esistenza di una "base" , di una istruttoria interna da parte del contribuente. Se c'è una procedura di calcolo del credito di imposta, anche se svolta in modo un pò garibaldino (aggressivo), cioè con una interpretazione estensiva della norma agevolativa, c'era il credito, nella prospettazione del contribuente. Quindi non viene sanzionata direttamente la compensazione, ma viene sanzionato "il credito" , ciò poi si riverbera sulla compensazione. Quest'ultima, però, nella prospettazione del contribuente non era "indebita", perchè esisteva una ragione di credito "agevolativo". La compensazione indebita è invece una compensazione immotivata, inserita nel modello f24 senza collegamenti con qualche ragione di credito da parte del contribuente. Mi pare l'unico possibile coordinamento tra i due istituti, e l'unico modo per evitare che i crediti di imposta agevolativi diventino paradossalmente un boomerang mediatico, con sanzioni macroscopiche per una loro inesatta determinazione. Con sfasamenti paradossali rispetto alla sanzione del 30 percento  inflitta a chi, per non pagare le imposte, si inventa ritenute e crediti inesistenti "a tappo": costui sarebbe sanzionato con trenta percento. Qui l'indebita compensazione non si applica perchè c'era una ragione di credito  a monte, che veniva dal modello unico, sia pure taroccato inserendoci ritenute o crediti farlocchi. Mentre chi ha calcolato in modo  inesatto un credito agevolativo verrebbe sanzionato col 200 percento o giù di lì...alleluia!!! Evitare questi paradossi è possibile solo ribadendo che  l'indebita compensazione è solo  quella sprovvista di una ragione di credito "a monte". La linea di demarcazione potrebbe essere l'indicazione "statistica" del credito nel modello unico. Non è difficile evitare una brutta figura....dando crediti d'imposta agevolativi imponendo di usarli solo in compensazione, e poi punendo chi lo ha fatto con la sanzione per indebita compensazione!! Come chi si è inventato un importo a caso nel modello di versamento!! Sarebbe paradossale.

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