Rottamazione Multe:si scrive interesse si legge sanzione (e si rottama!) StampaLoading...
Sanzioni
Scritto da Emiliano Covino   
Mercoledì 15 Febbraio 2017 08:46

Il beneficio con cui si cerca di attrarre verso la rottamazione dei ruoli Equitalia è l’eliminazione delle sanzioni, ma questo crea squilibri quando tutta la somma “a ruolo” (affidata, come si dice oggi) deriva da una sanzione. Il caso più classico e frequente riguarda le multe stradali non pagate. Come noto, aderendo alla definizione agevolata vengono rottamate

le sanzioni e gli interessi di mora, con il fine di rendere più appetibile un pagamento accelerato (in circa un anno) dell’imposta o dei contributi non versati. Ovviamente, l’agevolazione sugli interessi e le sanzioni riguarda le ipotesi in cui la richiesta di partenza non sia una sanzione stessa (come nel caso delle multe stradali), ma un tributo o un contributo. Nel caso delle multe era necessario specificare che la sanzione “rottamata” non era quella di partenza, perché altrimenti bastava aderire alla procedura per cancellare totalmente l’infrazione al codice della strada, a costo zero. A questo fine, per le multe stradali il beneficio della definizione agevolata è limitato dall’articolo 6, ai commi 10 (lettera e) e 11 alla rottamazione degli interessi di mora ed agli altri oneri sulla sanzione base. Però la terminologia normativa ha portato alcuni commentatori fuori strada, perché il comma 10, lett. e) ha prima escluso dalla rottamazione “le  sanzioni  amministrative  per  violazioni  al  Codice  della strada”. Subito dopo, il successivo comma  11 precisa che “ Per le sanzioni [da multe stradali] le disposizioni del presente articolo si  applicano  limitatamente  agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689”. Secondo tale norma (articolo 27), in caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di 1/10 per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. Visto il criterio strozzinesco di determinazione è chiaro che la maggiorazione, pur essendo eufemisticamente definita “interesse” è una sanzione vera e propria, graduata al decorso del tempo. La soluzione è quindi facile, nel senso che la sanzione base (ossia la multa stradale ad esempio per divieto di sosta) rimane, ma tutti gli altri oneri vengono meno, compresa anche la suddetta maggiorazione di un decimo semestrale prevista dall’articolo 27, comma 6, della legge 689/1981(nominalmente interessi per ritardato pagamento, sostanzialmente sanzione afflittiva), prevista in generale per le sanzioni amministrative e non solo per quelle stradali.   

 Pertanto, lo scopo della disapplicazione  della rottamazione alle sanzioni per multe stradali (operato dalla lett. e citata) non era quello di limitare il condono ai soli interessi di mora, lasciando inalterate tutte le altre somme richieste in aggiunta alla sanzione base; al contrario, la limitazione sopra descritta ha lo scopo di porre una eccezione alla rottamazioni delle sanzioni “da multa stradale”, che altrimenti sarebbero rientrate nella generale condonabilità di tutte le sanzioni contenute nei ruoli Equitalia, praticamente azzerando il debito; con questa precisazione si è voluto evitare che anche la sanzione derivante dalla multa-base venisse eliminata, rendendo sproporzionato l’istituto a favore del contribuente, e facendo venir meno l’intero affidamento senza alcun pagamento.

In conclusione, nei ruoli Equitalia riferibili a multe stradali apparirà esposta una prima voce “Sanzione amministrativa L. 689/81 -Amministrazione Comunale”, che corrisponde alla multa-base non condonabile. Poi ci sarà una ulteriore voce “Maggiorazione ritardato pagamento L. 689/81 - Amministrazione Comunale”, ossia la sovrattassa sanzionatoria dovuta per i mancati pagamenti di qualsiasi sanzione amministrativa, che invece viene meno con la rottamazione, al pari degli agli interessi moratori esposti nella cartella di pagamento. Infatti, queste voci rientrano nella precisazione prevista  dal citato comma 11, che rende rottamabili tutti gli interessi aggiuntivi “compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689”.

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