accordi con la svizzera per tassare esportatori capitali: come vederci chiaro |
Tassazione internazionale | |||
Scritto da Raffaello Lupi | |||
Giovedì 15 Settembre 2011 21:52 | |||
In questi giorni i mezzi di informazione danno notizia di accordi tra germania e svizzera per la tassazione da parte della svizzera dei frutti di depositi bancari pertinenti a residenti tedeschi. I quali pagherebbero al fisco svizzero una imposta sostitutiva, che sarebbe poi versata al fisco tedesco da quello svizzero (o dalle banche stesse). Ma questo versamento sarebbe imposto dalla banca o no? E quali informazioni darebbe la banca svizzera al fisco tedesco nei confronti di chi Solo a queste richieste nominative risponderebbe lo stato svizzero. Ma le richieste nominative potrebbero essere innescate dalle varie "liste falciani", che mettono un pò paura ai depositanti. E quindi potrebbero essere usate dalle banche svizzere per una persuasione verso i clienti a pagare le sostitutiva anonima di cui dicevamo sopra. Inmodo da poter dimostrare, in caso di richiesta nominativa, di essere a posto. Un pò come nel nostro scudo fiscale, solo che "lintermediario" qui sarebbe la banca svizzera, rilasciando una certificazione al depositante tedesco. naturalmente il presupposto è che lo scambio di informazioni sull'intestazione effettiva di conti bancari esista e funzioni. Dovendo essere appunto "nominativo" mentre una delazione di massa, o una tassazione di massa, da parte delle banche svizzere, mi sembra inverosimile. Comunque staremo a vedere.
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Commenti
http://www.sif.admin.ch/themen/00502/00732/index.html?lang=it
Ancora non sono presenti i testi...
Si trovano risposte ai quesiti formulati nel post
La differenza é che il sostituto di imposta, nell'ordinament o statale, non solo opera nella gestione del rapporto d'imposta riscuotendo in tutto od in parte il dovuto, ma, proprio in quest'ultimo caso, consente di segnalare il flusso reddituale o, generalmente, il presupposto della tassazione. Anzi nei rapporti tributari caratterizzati dalla presenza del soggetto d'impresa, la segnalazione attraverso la ritenuta, ancora non sufficientement e compresa, permette di combinare l'effetto segnalazione con un minimo introito anticipato all'erario...Nell'ambito del diritto internazionale tributario la ritenuta operata dal sostituto permette invece di generare un introito per lo Stato del sostituto o da ultimo, anche per lo Stato del percettore, perdendo quella connotazione di strumento di segnalazione che invece appartiene a tale istituto nel diritto nazionale. Tuttavia, tanto sul piano interno che su quello internarnaziona le, la ritenuta operata dal sostituto è "sostitutiva" della richiesta dei tributi un tempo curata dall'Amministra zione finanziaria: addirittura, pensando al sostituto come ad una sonda spaziale, nell'ambito dei rapporti internazionali, la teoria del sostituto inverte il teorema lupesco (Lupi) secondo il quale l'Amministrazio ne finanziaria dovrebbe curare in primis il rapporto di imposta dove la fiscalità del sostituto non arriva, oppure dove la fiscalità del sostituto non é veritiera. Nell'ambito del diritto internazionale assistiamo ad un fenomeno inesplorato: il sostituto può arrivare dove la fiscalità gestita dall'Amministra zione finanziaria difficilmente o mai potrebbe giungere....Da qui il normale smarrimento del post. Credo che la dottrina che si occupa del fenomeno fiscale su scala internazionale non abbia ancora bene focalizzato tale aspetto....
http://www.italiaoggi.net/giornali/dettaglio_giornali.asp?preview=false&accessMode=FA&id=1736726&codiciTestate=1&titolo=Anche%20i%20tedeschi%20hanno%20120%20mld%20neri%20nella%20sola%20Svizzera