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Tassazione internazionale
Scritto da Raffaello Lupi   
Lunedì 04 Marzo 2013 06:52

I giornali, l'informazione in generale, non sono "la causa" dei problemi. Però quando i problemi ci sono ne ostacolano il superamento. Perchè l'informazione non può sostituire la formazione, e quando la confusione dilaga, è inevitabile che l'informazione ne faccia da cassa di risonanza. In quanto è legata alla necessità di riempire uno spazio, di "dare una notizia", e se la notizia non c'è la si costruisce con una "non notizia". O con un pezzo da "usare", come si dice in gergo, cioè consumare in un fuoco di paglia che si rinnova tutti i giorni. E contribuisce a perpetuare la confusione in cui ci troviamo, fino ad alimentarla, come questo  disorientante pezzo del sole 24 ore sul transfer pricing col titolo riferito ai ricavi , mentre l'articolo si riferisce ai costi.  

 

l Sole-24 Ore del lunedi - 2013-03-04 - Pag. 24
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Ctp. Per contestare al contribuente l'elusione è necessaria una verifica approfondita su transazioni e condizioni di mercato

Transfer pricing, la prova al Fisco
L'ufficio deve dimostrare che i prezzi infragruppo sono inferiori al valore normale

Testo
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Laura Ambrosi

Il fisco deve dimostrare che i prezzi di trasferimento infragruppo sono inferiori al valore normale per poi contestare l'elusione al contribuente. È quanto emerge dalla sentenza 13/3/13 della Ctp di Brescia (presidente Nora, relatore Fracascio).
La vicenda trae origine da un accertamento notificato a una società per il periodo d'imposta 2008. Tra i diversi rilievi contenuti nel processo verbale di constatazione, c'era anche la ripresa a tassazione di costi per servizi infragruppo ritenuti non inerenti, in violazione dell'articolo 109 del Tuir. In particolare i costi erano riferiti a contratti con due società partecipate (una controllata indiana e una collegata statunitense) per lo sviluppo del mercato locale presso la sede estera di ciascuna.
Così la società ha presentato ricorso contro il provvedimento rilevando la legittimità dei costi dedotti. All'impugnazione è stata allegata tutta la documentazione già prodotta in sede di verifica, in particolare l'impresa ha consegnato le fatture ricevute, i contratti relativi ad attività di marketing e numerosi report predisposti dai prestatori del servizio. Nella costituzione in giudizio, l'ufficio ha confermato la fondatezza della pretesa e ha rilevato che la documentazione presentata non era sufficiente a dimostrare l'inerenza dei costi esteri sostenuti.
Limitatamente a tale rilievo, i giudici bresciani hanno ritenuto valide le ragioni della ricorrente e hanno prima di tutto precisato che è onere dell'amministrazione finanziaria dimostrare che la pretesa è fondata da «chiare ed evidenti violazioni di norme fiscali».
Nel caso all'esame della Ctp, l'ufficio avrebbe dovuto richiedere ulteriore documentazione (oltre a quanto già consegnato) per dimostrare l'eventuale illegittimità della deduzione operata dalla società. Trattandosi di costi esteri – sempre secondo la sentenza – l'amministrazione sarebbe stata tenuta in primo luogo a verificare se la ricorrente fosse stata disponibile a remunerare un'altra impresa indipendente per l'effettuazione di tali servizi. Inoltre avrebbe potuto constatare se c'era ragionevolezza e proporzionalità dei costi dedotti, ossia se potevano essere verosimili in una normale realtà di mercato.
Il collegio sottolinea poi che sarebbe stato necessario confrontare la fiscalità dei Paesi in questione, al fine di verificare l'eventuale vantaggio a "spostare" degli utili. Tali operazioni, infatti, hanno lo scopo di assoggettare alla miglior tassazione i redditi prodotti, sottraendoli al Paese con l'aliquota superiore. Mentre nell'occasione non c'era stato alcun riscontro dell'esistenza di eventuali trasferimenti sospetti di denaro, tali da far presupporre questa finalità.
Ancora l'ufficio avrebbe dovuto verificare se la documentazione prodotta poteva essere ritenuta rispondente a ordinari canoni di diligenza e di prudenza e, eventualmente, chiedere ulteriori supplementi per approfondire meglio le operazioni compiute. E, se almeno due delle verifiche avessero evidenziato delle anomalie di comportamento, l'ufficio avrebbe dovuto procedere con ulteriori ricerche.
A tal proposito la pronuncia sottolinea che la disciplina del transfer pricing nel Tuir «ha lo scopo di di evitare che all'interno del gruppo vengano posti in essere trasferimenti di utili tramite applicazione di prezzi inferiori» per sottrarli alla tassazione del Paese di origine. Si tratta, di fatto, di una «clausola antielusiva che trova radici nei principi comunitari in tema di abuso del diritto», per contrastare quei fenomeni finalizzati a ottenere fraudolentemente un risparmio d'imposta attuando delle operazioni senza valide ragioni economiche. Per questo «l'onere della prova della ricorrenza dei presupposti del l'elusione grava in ogni caso sul l'amministrazione».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenti

avatar FaGal
0
 
 
...per tacere dell'elusività del transfer pricing....
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