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Una teoria per i tributaristi

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Home Tassazione societaria DallAgenzia unaltra (apprezzabile) sdrammatizzazione dellimputazione a periodo
DallAgenzia unaltra (apprezzabile) sdrammatizzazione dellimputazione a periodo PDF Stampa E-mail
Tassazione societaria
Scritto da Raffaello Lupi   
Giovedì 06 Maggio 2010 00:00

Su dialoghi avevamo già raccontato le tendenze giurisprudenziali a contrastare la doppia tassazione derivante dai rilievi fiscali sull'imputazione a periodo

consentendo, sia pure in "obiter dicta" relativi alla causa principale (in cui era stata contestata l'imputazione a periodo di un costo o di un ricavo), la richiesta di un rimborso per l'anno in cui il costo avrebbe dovuto essere imputato , secondo l'ufficio, oppure il ricavo, imputato dall'ufficio ad un anno diverso, era stato invece dichiarato dal contribuente. La circolare 4 maggio 2010, n. 23/E dell'agenzia delle Entrate riconosce la fondatezza diquanto tra l'altro sostenuto su Dialoghi, ed invita gli uffici periferici a riesaminare le controversie pendenti e ad abbandonare le posizioni volte a negare il rimborso in relazione alle annualità in cui il componente negativo risulta effettivamente di competenza. Il sole 24 ore di oggi nè da la notizia, in un articolo che per il resto è piuttosto sgangherato, e conferma che i giornali vanno usati per apprendere le notizie e andare direttamente alla fonte.

 

Gli omissis sono parafrasi normative , ma il riferimento alla norma residuale sui rimborsi nel contenzioso tributario è chiarissimo....allora viene da chiedersi quale sia il senso di questo pezzo di Deotto sul "sole 24 ore"

...Il documento si pronuncia su una questione assai dibattuta: la possibilità di recuperare la maggiore imposta versata quando l'ufficio rettifica dei componenti negativi di reddito riconoscendoli di competenza di un periodo d'imposta successivo o precedente rispetto a quello in cui il componente negativo è stato imputato. Un caso, ad esempio, è il seguente: un componente negativo di reddito è stato dedotto dall'impresa nell'anno 2005. Interviene l'atto di accertamento dell'ufficio per il quale, invece, il componente negativo risulta di competenza del periodo d'imposta 2006. Ovviamente, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2006 il contribuente non ha tenuto conto di tale componente negativo, per cui ha conseguentemente pagato delle maggiori imposte.
Sulla questione, interviene l'Agenzia con la circolare di ieri – anche per effetto della giurisprudenza che si è formata sulla materia – precisando che il contribuenteavrebbe la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa a proprio favore, ma solo entro i termini di presentazione della dichiarazione successiva (articolo 2, comma 8-bis, del Dpr 322/1998), oppure potrebbe presentare istanza di rimborso nei 48 mesi dalla data del pagamento o dal termine per il pagamento del saldo di imposta,in base all'articolo 38 del Dpr 602/1973.
Con riguardo alla possibilità di presentazione della dichiarazione integrativa a favore, l'Agenzia cita la risoluzione n. 459 del 2008, oltre alla precedente risoluzione 24/E/2007, con la quale è stata riconosciuta al contribuente la possibilità, come principio generale, di presentare una dichiarazione integrativa a favore entro l'anno successivo, e successivamente di presentare istanza di rimborso nei 48 mesi. L'Agenzia sembra però dimenticare la propria circolare 46/ E del 2009, nella quale ha ammesso la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa per indicare i costi " black list" non indicati nella dichiarazione originaria nei termini dell'articolo 2, comma 8, del Dpr 322/1998, cioè entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. La questione della rettifica della dichiarazione è destinata, quindi, a determinare un inutile contenzioso, il quale, peraltro, sta sempre più spesso vedendo soccombente l'Agenzia.
........

Circolare del 04/05/2010 n. 23 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso

Alcune Direzioni regionali hanno chiesto chiarimenti in merito alla gestione delle controversie nelle quali siano in discussione rilievi fondati sul mancato rispetto del principio di competenza nell’imputazione di componenti negativi di reddito da parte del contribuente.

Le controversie segnalate riguardano le ipotesi in cui l’ufficio accertatore abbia imputato per competenza il componente negativo di reddito ad un periodo d’imposta rispetto al quale il contribuente è decaduto dalla possibilità di emendare a proprio favore la dichiarazione già presentata, ovvero il caso in cui siano decaduti i termini per presentare istanza di rimborso della maggiore imposta versata.

omissis.....

2. Orientamenti giurisprudenziali

E’ principio consolidato presso la giurisprudenza di legittimità che il contribuente non possa essere lasciato arbitro della scelta del periodo cui imputare i componenti negativi di reddito, omissis riferimenti alla giurisprudenza.....

3. Considerazioni conclusive

In base ai consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, la deduzione - nel periodo di imposta di effettiva competenza - di costi oggetto di recupero per mancato rispetto del principio di competenza, può essere in ogni caso riconosciuta alla stregua delle seguenti considerazioni.

In applicazione del principio desumibile dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, secondo cui nei casi di specie il diritto al rimborso è esercitatile soltanto dal giorno in cui lo stesso può essere fatto valere, è da ritenere che il diritto al rimborso della maggiore imposta versata con riguardo a un periodo d’imposta antecedente o successivo a quello oggetto di accertamento, decorre dalla data in cui la sentenza che ha affermato la legittimità del recupero del costo non di competenza è passata in giudicato, ovvero dalla data in cui è divenuta definitiva, anche ad altro titolo, la pretesa dell’Amministrazione finanziaria al recupero del costo oggetto di rettifica. Da tale data, infatti, si deve ritenere affermato irrevocabilmente anche il diritto del contribuente a dedurre nel periodo di imposta di effettiva competenza il componente negativo.

L’istanza di rimborso della maggiore imposta versata può essere presentata, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992, entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza ovvero dalla data in cui è divenuta definitiva, anche ad altro titolo, la pretesa dell’Amministrazione finanziaria al recupero del costo oggetto di rettifica. Detta disposizione prevede che “La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.”.

omissis

.Resta inteso che il diritto al rimborso dell’imposta indebitamente versata non comporta il venir meno o la rideterminazione delle sanzioni originariamente irrogate per effetto del disconoscimento del costo non di competenza, né degli interessi dovuti.

Se, infatti, il diritto al rimborso è diretta conseguenza del riconoscimento da parte del giudice della legittimità dell’operato dell’ufficio accertatore (in applicazione di un principio ritenuto inderogabile), è fatta salva l’applicazione dell’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in tema di sanzioni applicabili in caso di violazioni relative alla dichiarazione delle imposte dirette.

 

_______________________________

 

 

1: Si veda al riguardo anche la risoluzione n. 459/E del 2 dicembre 2008, che ha sostanzialmente ribadito l’interpretazione già fornita con la risoluzione 14 febbraio 2007, n. 24/E e con la circolare 25 gennaio 2002, n. 6/E.

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