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Una teoria per i tributaristi

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Home Tassazione societaria Documentazione Transfer price e sanzioni
Documentazione Transfer price e sanzioni PDF Stampa E-mail
Tassazione societaria
Scritto da Administrator   
Lunedì 04 Ottobre 2010 08:11

di Raffaello Lupi

Il dibattito sulle sanzioni in caso di Transfer pricing (vedi il post Transfer pricing. La documentazione è realtà: “(non) può bastare una penna a raccontarla? di Piergiorgio Valente) consente alcune riflessioni sulla mancanza, in questo nostro ” fisco senza testa” sia di un concetto di evasione, sia di un concetto di sanzione.

Continuiamo infatti a considerare evasione sia la ricchezza nascosta, sia la maggiore imposta connessa a valutazioni di ricchezza dichiarata. Continuiamo ad applicare la stessa matrice sanzionatoria ad entrambi i casi.

Ora il transfer pricing rappresenta già una fase di relativa onestà fiscale, perchè presuppone la manifestazione al fisco che l’operazione avviene con una parte correlata. Basta interporre un prestanome, come scrivevo su tassazione aziendale in cerca di identità ( allegato a dialoghi 2 del 2010 e disponibile per il free download qui sul sito della Fondazione) per togliersi il problema.

Sarebbe da chiedersi quanti prodotti escono dalla Cina per 50 centesimi al pezzo e arrivano in Italia a un euro, con la differenza che si perde misteriosamente per strada.

L’applicazione delle sanzioni alle rettifiche sul TP (transfer price) è l’ennesima conferma della tendenza a rettificare quello che si conosce, rinunciando, per decisione collettiva, ambientale , di opinione pubblica, prima ancora che di autorità fiscali, alla ricerca di quello che non si conosce.

Le vicende note alle istituzioni le responsabilizzano, mentre quando si può dire di non sapere…si può fare finta di nulla. E’ un altro dei tanti motivi dell’inferno della ricchezza dichiarata e del paradiso di quella nascosta.

Dell’equilibrio basato sull’ipocrisia , dove il fisco contesta tutto quello che vede, ma non cerca quello che non vede, cosicché alla fine vincere sulle rettifiche infondate relative al dichiarato diventa doveroso visto che il contribuente comunque ha mentito nell’ombra. Come il marito cinese che diceva “quando torni a casa picchia tua moglie , tu non sai perché, ma lei certo lo sa”.

Dietro tante sentenze della cassazione, comprensibilmente, si intravede il pregiudizio secondo cui se l’azienda è innocente su quello di cui viene accusata sarà colpevole su qualche altra cosa, e allora - l’un per l’altro - basta un minimo per confermare rilievi di dubbio fondamento; per dare ragione al contribuente serve una tesi solida per 10, mentre per dare ragione al fisco basta una tesi solida per 3.

E’ un indiretto incitamento a nascondere, a mantenere le aziende in quella piccola dimensione dove si può “fare un po’ di cresta” di cui non si accorgerà nessuno. E’ questa la più grande agevolazione fiscale involontaria offerta dal nostro sistema : i 120 miliardi di ricchezza nascosta al fisco non sono il problema, ma la soluzione.

Due anni fa, nella prefazione di Evasione fiscale paradiso e inferno , temevo uno scenario dove “l’unica soluzione è nascondere, l’unica certezza è corrompere”. Temo che ci siamo ancora più vicini. Se questa è la tendenza, non sarà l’onesto esonero da sanzioni, in caso di documentazione della formazione del prezzo, a poterla fermare.

Al di là di descrizioni del provvedimento, di disquisizioni sulla possibilità che il masterfile sia in italiano o in inglese, o se il master file debba essere informatico o cartaceo, o se sia  semplificato per le piccole aziende, cosa debba intendersi per “tempo congruo”, resta dubbio quali siano le indicazioni da fornire per evitare le sanzioni . Ad esempio occorre fornire prova di aver investigato sull’esistenza di offerte comparabili da parte di fornitori, o clienti, indipendenti? Oppure, come mi sembra più verosimile, la disposizione si riferisce alla coerenza interna della struttura dei prezzi utilizzati? Nel senso che documenta i criteri per formare il prezzo di vendita intercompany in base ai costi, oppure le ragioni degli scostamenti nella vendita a consociate in paesi diversi?

Al di là della buona volontà dell’agenzia e del legislatore tributario, il transfer pricing è una goccia nel mare della tassazione attraverso le aziende, che a sua volta è una goccia nel mare dell’economia e del diritto. Complicare singoli elementi, rivestirli di acronimi, compiaciute espressioni  da addetti ai lavori, farà anche sentire iniziati ai sacri misteri, ma separa dalla sensibilità giuridico economica diffusa presso gli interlocutori istituzionali, presso gli altri funzionari e presso i giudici. Senza una idea generale della tassazione attraverso le aziende è difficile capirne una parte.

Eppure tutto si segmenta sempre più di giorno in giorno.

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