pex: ma quale sconto? Ancora sensazionalismo deformante |
Tassazione societaria | |||
Scritto da Raffaello Lupi | |||
Sabato 30 Marzo 2013 07:32 | |||
Ecco un altro caso in cui, nel commentare una circolare sulla "pex" chi "informa" perde una buona occasione per "formare" , anzi indulge ai soliti sensazionalismi e traduce in chiave di "politica economica" meccanismi diretti alla determinazione della ricchezza ai fini tributari. Non è una questione di contenuto dei commenti, che vanno benissimo sui temi settoriali analizzati dagli autori. Il problema è squisitamente giornalistico, cioè "il lancio", dove "pur di fare notizia distorco la sostanza, perchè "così suona meglio". Si parte in prima pagina con lo strillo "fisco e start up la pex aiuta le partecipazioni delle imprese innovative". E se invece fosse una start up di pulizie domestiche, di facchinaggio o di vendita di carciofi deve essere penalizzata perchè non è "innovativa"? Striscia , tra le righe di "norme e tributi" la solita vena di politica economica, di meritevolezza imprenditoriale, che non spetta al fisco. Il massimo di confusione sta nel titolo che parla di "sconto pex" accreditando l'idea che la pex serva a "fare uno sconto" per motivi di politica economico -industriale. Il titolo è fatto dai giornalisti per costruire un pò di interesse sul tema, non certo dall'amico ferranti, autore dell'articolo, che parla serenamente di aspetti tecnici. Senza però chiedersi il motivo di questo benedetto "doppio regime di circolazione delle partecipazioni", domanda che non si pone neppure la circolare dell'agenzia , dietro la quale si vede però abbastanza chiaramente (anche se il giornale non lo scrive) la consapevolezza, da parte dei funzionari estensori che la pex è un meccanismo di coordinamento tra due criteri di tassazione , dei soci e della società. L'ipotesi di lavoro per spiegare il mancato riconoscimento della pex per le società non operative è la loro mancata attitudine a produrre reddito e quindi il venir meno del presupposto logico secondo cui l'attenuazione della tassazione "al piano di sopra" si giustifica con una tassazione "al piano di sotto". L'esistenza di una seria preordinazione all'attività produttiva di reddito (start up) salvaguarda i presupposti logici della pex, come del resto il pagamento di un prezzo da parte dell'acquirente, che autolegittima per certi versi il meccanismo: perchè mai l'acquirente dovrebbe pagare un prezzo per qualcosa che non può produrre reddito? La risposta è "per fare un favore al socio" , camuffando da acquisto della partecipazione un compenso di altro tipo. Se però si tiene conto che il prezzo pagato dall'acquirente non è "fiscalmente spendibile" in termini di deduzione, i motivi di preoccupazione diminuiscono fortemente. Certo, si potrebbe qualche volta camuffare una tangente da acquisto di una partecipazione. Ma spesso, se le cose stanno così, il venditore si limita a non dichiarare, sparire senza pagare ires, disinteressandosi allegramente della spettanza o meno della pex. Insomma, valeva la pena di questo can can , di intrecci "esenzione si , esenzione no", in un paese dove la c.d. "stampa specializzata" non solo non riesce a risolvere i problemi, ma neppure a impostarli correttamente, svilendo la pex ad una banale agevolazione fiscale all'innovazione, tanto per "valorizzare la notizia"? La pex diventa un'agevolazione fiscale così la parte di "Norme e tributi" del sole 24 ore ci costruisce meglio la pagina. Risultato pratico accertativo: moltiplicazione di accertamenti in cui , per vari motivi pretestuosi, l'agenzia delle entrate nega l'applicazione della pex , partendo dall'idea che è un "beneficio" , una agevolazione: le imprese, sul fisco, ringrazino il loro giornale. Chi è causa del suo mal pianga se stesso.
Il Sole-24 Ore - 2013-03-30 - Pag. 17 Sconto Pex anche per le start-up Gianfranco Ferranti La plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione in una società con una lunga fase di start up può fruire dell'esenzione se è stata già avviata l'attività produttiva prevista dallo statuto. Per le immobiliari di gestione è possibile applicare la Pex se i ricavi derivanti dalla "gestione attiva" superano i canoni di locazione. La disciplina delle società di comodo è autonoma da quella della Pex. Sono questi i principali chiarimenti forniti dal l'Agenzia delle entrate nella circolare n. 7/E di ieri in merito al requisito della commercialità dell'attività svolta dalla società partecipata, previsto nell'articolo 87, comma 1, lettera d), del Tuir ai fini dell'applicazione dell'istituto della participation exemption. La circolare ha, inoltre, risolto alcuni dubbi che si erano posti in ordine ai requisiti della residenza della società al di fuori dei "paradisi fiscali" e del periodo minimo di possesso della partecipazione. I requisiti per l'esenzione
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