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Home Tributi minori Tariffa rifiuti: i comuni si allarmano per l'esclusione da IVA
Tariffa rifiuti: i comuni si allarmano per l'esclusione da IVA PDF Stampa E-mail
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Tributi minori
Scritto da Raffaello Lupi   
Domenica 02 Agosto 2009 00:00

La sentenza che inopinatamente ha rimesso alla corte costituzionale la natura tributaria della TIA (su cui nessuno aveva ragionevoli dubbi) sta (come si prevedeva, provocando un vespaio in tema di IVA, di detrazione sugli acquisti e di assetto complesso delle relative società municipalizzate; per ora alleghiamo questa interrogazione parlamentare, che testimonia la preoccupazione dei comuni per i riflessi gestionali. Si ripropone la domanda, indicata sull'articolo di dialoghi citato sotto, se anche un tributo possa esprimere un consumo soggetto a IVA.

 

Puntate precedenti

1)  Dopo varie sentenze sulla natura tributaria della TIA, una sentenza della cassazione si ripone il dubbio e rinvia gli atti alla corte costituzionale, col sospetto che, se la TIA fosse un corrispettivo per la raccolta rifiuti sarebbe incostituzionale la sua attribuzione alla giurisdizione delle commissioni. Alleghiamo la sentenza della corte costituzionale, che poi si trova dappertutto, a conferma del gradualismo tipico delle scienze sociali, tra tributo e non tributo. Certo la TIA è un tributo, ma è "molto meno tributo" dell'IVA  o dell'Irpef.In prospettiva, come scrivevamo due anni fa su dialoghi potrebbe anche non essere un tributo, in un assetto sociale che reprime ferocemente ed efficacemente l'abbandono di rifiuti in strada e dove si è quindi costretti a ricorrere a un servizio obbligatorio, con regolare tariffa, che a questo punto sarebbe davvero un corrispettivo. In molte aree di raccolta differenziata ci si sta arrivando, Per ora comunque si tratta certamente di un tributo . Dopo varie sentenze sulla natura di tributo, la corte di cassazione a sezioni unite ripropone il dubbio che si tratti di un corrispettivo di diritto privato, con l'Ordinanza n. 13894 del 15 giugno 2009 , cui la corte costituzionale ha praticamente già risposto con la sentenza allegata...quant'è bello perder tempo!!!!!! Però a questo punto è da chiedersi se è corretto mettere l'IVA al 10 percento sulla tariffa rifiuti, che in realtà è un tributo (e un tributo non dovrebbe poter essere un corrispettivo ai fini IVA, nonostante la vischiosità delle scienze sociali)...

2) La storia si..aggiorna con questo articolo in uscita su Dialoghi tributari dove rifletto se siano davvero sempre e comunque incompatibili la qualificazione tributaria e la applicazione dell'IVA  ...

 

Commenti

avatar mauro
0
 
 
Se è vero che il concetto di tributo è molto ampio, il quale, quindi, finisce per ricomprendere anche i prezzi imposti per servizi a fruizione obbligatoria (tanto per cui si ha un'area di sovrapposizione col concetto di corrispettivo di servizio privatistico, individuandosi una specie comune rispetto, appunto, ai due generi tributo - corrispettivo), allora può essere ammissibile l'applicazione dell'IVA sulla TIA.
avatar Raffalup
0
 
 
In proposito Matteo Busico ha scritto un pezzo per dialoghi 5.......già che ci sono lo allego, tanto per fare un pò di varietà

La Corte Costituzionale conferma
la natura tributaria della TIA
Matteo Busico, Dottore commercialista in Milano e Lucca
* * *
La Consulta, con la sentenza n. 238 del 24 luglio 2009, ha condivisibilmen te affermato la natura tributaria della tariffa di igiene ambientale di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997.
Sul punto sembrava ormai consolidata anche la giurisprudenza della cassazione, che dopo le iniziali incertezze , si era assestata nel senso della natura tributaria dell’entrata pubblica in questione ; tuttavia, recentemente le Sezioni Unite avevano posto forti dubbi su tale assunto e, nel sollevare la questione di costituzionalità della disposizione processuale che attribuisce l’entrata medesima alla cognizione del giudice tributario, avevano esaltato il carattere corrispettivo, quindi extratributario, della stessa .
La sentenza della Corte Costituzionale sopra citata, pur non occupandosi dell’appena detta ordinanza delle Sezioni Unite, bensì dell’analoga questione sollevata precedentemente dai giudici di merito, ha risolto (definitivamente, almeno si spera) la problematica, dichiarando non fondata la censurata disposizione processuale tributaria che devolve le controversie in materia di “canone” per lo smaltimento dei rifiuti urbani alle Commissioni Tributarie, questo in ragione della natura tributaria della TIA.
A tal fine, la Consulta ha valorizzato gli aspetti di forte analogia tra la TARSU, sicuramente tributaria, e la TIA, aspetti questi che già erano stati fortemente rimarcati in questa stessa rivista , in particolare:
- la coincidenza del presupposto dei due prelievi, che prescinde dalla effettiva fruizione del servizio di smaltimento dei rifiuti;
- l’obbligatorietà del servizio, sia per l’ente che lo presta sia per il cittadino che ne usufruisce, ove non assume alcun rilievo la volontà delle parti nel rapporto tra il gestore e l’utente del servizio;
- l’assenza di un rapporto sinallagmatico tra il soggetto che rende il servizio e quello che lo riceve;
- il fatto che entrambe le entrate hanno la funzione di coprire anche il servizio indivisibile di raccolta dei rifiuti “esterni”;
- la determinazione del quantum dovuto è solo il frutto di stime, “mere presunzioni forfetarie” di producibilità dei rifiuti, al di là dell’effettiva produzione degli stessi.
Unica sostanziale differenza riscontrabile tra i due prelievi è che nella TIA il gettito deve assicurare l’integrale copertura del costo servizio; tale circostanza, come correttamente rilevato dalla Consulta, non è sufficiente ad attribuire alla tariffa natura di corrispettivo privatistico, essendo la correlazione tra il costo del servizio e l’ammontare addebitato all’utente sussistente solo a livello globale, nel senso che le entrate derivanti dalla tariffa non possono eccedere il costo complessivo del servizio, mentre - al contrario - in chiave individuale non è riscontrabile tale correlazione, in quanto l’importo versato dall’utente non corrisponde al servizio effettivamente reso nei propri riguardi .
Insomma, allo stato attuale la TIA risulta indubbiamente un tributo, nonostante le intenzioni del legislatore sembravano orientate – anche per motivi di immagine – verso la connotazione privatistica della tariffa, così da esaltare la dimensione imprenditoriale del servizio pubblico; a ben vedere, tuttavia, il rapporto tra il prelievo e il servizio è fin troppo labile per poter vedere una sicura correlazione tra la prestazione pubblica e quella privata.
Diretta conseguenza di quanto sopra rappresentato è la non applicabilità dell’IVA sull’importo dovuto a titolo di TIA, in quanto i tratti essenziali della tariffa, che portano al riconoscimento della sua natura tributaria e il suo carattere ben diverso dal corrispettivo, fanno ritenere non sussistente il presupposto oggettivo dell’IVA nelle operazioni poste in essere dal soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti , come sottolineato dalla Consulta, la quale – molto opportunamente – ha evidenziato anche la carenza del requisito soggettivo dell’imposta in base alla normativa comunitaria.
Infine una considerazione di carattere processuale: nel dicembre 2005 è stato aggiunto il secondo periodo al comma 2 dell’art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992, attraverso il quale sarebbe stato realizzato un “ampliamento della giurisdizione tributaria”. A ben vedere, con il senno di poi, si deve ritenere che non ci sia stato alcun ampliamento, in quanto gli interventi della Corte Costituzionale hanno espunto il canone di occupazione spazi e aree pubbliche (COSAP) dalla giurisdizione tributaria , mentre per il canone di istallazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e per la TIA la loro appartenenza alla cognizione dei giudici tributari era già ben desumibile dalla ridondante definizione di cui al comma 1, che contempla “i tributi di ogni genere e specie comunque denominati”.
Merita quindi constatare, rimandando a successivi dialoghi il confronto sul punto, che se è vero che le Commissioni tributarie rappresentano una “risorsa per l’ordinamento” , avendo dimostrato grandi capacità di giungere a decisioni celeri e di qualità sempre crescente, che quindi un ampliamento delle controversie attribuite alle stesse è certamente auspicabile, tuttavia tale ampliamento non pare possa essere disposto dal legislatore ordinario, ma debba necessariamente passare dal previo riconoscimento costituzionale degli organi della giustizia tributaria.
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