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Home Tributi minori Circolare 33-2010: liberalizzato lo scambio di azioni (cercando di salvare la coerenza con la vecchia risoluzione 57-2007)
Circolare 33-2010: liberalizzato lo scambio di azioni (cercando di salvare la coerenza con la vecchia risoluzione 57-2007) PDF Stampa E-mail
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Tributi minori
Scritto da Raffaello Lupi   
Martedì 31 Agosto 2010 10:20

Finalmente una buona notizia, a riprova che l’istituzione di riferimento della tassazione è l’agenzia delle entrate: non dico “buona notizia” in termini di vantaggi fiscali, agevolazioni, astute pianificazioni fiscali e simili, ma in termini di logica nella determinazione della ricchezza ai fini tributari. La circolare del 17 giugno corregge la precedente circolare 57 del 2007, senza dirlo apertamente , per comprensibili ragioni di coerenza, anzi affermando che la precedente interpretazione “viene precisata”; comunque  è un gioco delle parti del tutto legittimo,  perchè l’immagine e la coerenza sono determinanti per l’autorevolezza sostanziale delle istituzioni, tra le quali l’agenzia delle entrate è senza dubbio quella che in materia di tassazione regge meglio, molto meglio delle commissioni tributarie. Secondo la vecchia interpretazione, le azioni ricevute dal conferente la partecipazione  non avrebbero potuto essere sempre fiscalmente valorizzate in base all’importo iscritto dalla conferitaria (c.d.  “realizzo controllato” ex art. 177 comma 2 Tuir). Avrebbero potuto esserlo solo in presenza di una aggregazione tra più compagini sociali, dell’acquisizione del controllo di una diversa società, mentre altrimenti sarebbero state elusive, per violazione di un imprecisato spirito di “realizzatività dei conferimenti”, espresso dall’art.9 del tuir.  Mi spiego meglio: se Tizio, socio totalitario della Tizio Spa, conferiva la partecipazione nella “nuova tizio spa” il regime di “realizzo pilotato”, cioè la tassazione in base al valore iscritto dalla “nuova Tizio Spa” per le azioni ricevute, non sarebbe stato applicabile , secondo la risoluzione n.57 citata. Quindi, si sarebbe avuta una inutile tassazione al valore normale, senza alcuna monetizzazione della ricchezza sottostante, in omaggio ad una idea della “realizzatività dei conferimenti” che si trascina da decenni senza che si vedano le riflessioni su cui si basa. Ovviamente , a quel punto, nessuno faceva scambi di azioni, e si finiva per complicare inutilmente  la vita delle società e dei soci, ai fini di operazioni magari non frequenti , ma importanti, come ad esempio la creazione di società miste, con l’entrata di nuovi soci. Per carità , si poteva fare lo stesso, “lavorando da sotto”, cioè dalla società, e non dal socio, ma incappando in possibili  controindicazioni extrafiscali su cui sarebbe troppo lungo soffermarsi. Insomma, era una interpretazione con cui il fisco faceva male ai contribuenti, senza far del bene a se stesso. Il realizzo controllato, finalmente affermato da questa interpretazione, dovrebbe essere invece la regola generale dei conferimenti , anche delle persone fisiche. Perchè le imposte si pagano quando si ha una utilità economica per farlo, non quando la ricchezza ricevuta esprime (tramite partecipazioni) solo quello che esprimeva quella precedente. Ma possibile che ci voglia tanto, master tributari, concorsi a cattedre, convegni IFA, per capire che il conferente non riceve un “aliud pro alio”, ma riceve solo le figurine!! Cioè un asset in attesa di realizzazione. Quindi una tassazione per il conferente si giustifica solo se si creano aumenti di valori fiscali per la conferitaria, oppure se il bene fuoriesce dalla giurisdizione fiscale dello stato italiano, ad esempio perchè la conferitaria è estera. Altrimenti il realizzo controllato è il regime naturale, e ci fa piacere che l’agenzia lo abbia non dico “capito”, perchè i funzionari di via Cristoforo Colombo l’avevano capito benissimo da tempo, ma scritto in una interpretazione ufficiale. Come intuiscono in massa tutti gli addetti ai lavori, con familiarità verso la determinazione della ricchezza ai fini tributari. Solo alcuni docenti universitari continuano a parlare di una oggettiva realizzatività dei conferimenti;  mi riferisco al volume di Alessandro Turchi Conferimenti e apporti nel sistema delle imposte sui redditi, Giappichelli 2008. Dovremo dedicarvi qualche riflessione su Dialoghi, non perchè valga la pena nel merito , ma come archetipo di una certa pubblicistica universitaria, per confermare che  per la tassazione italiana, l’accademia non è la soluzione, ma purtroppo è la madre dei problemi.

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