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Una teoria per i tributaristi

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Home Tributi minori La quota condominiale è un tributo?
La quota condominiale è un tributo? PDF Stampa E-mail
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Tributi minori
Scritto da Raffaello Lupi   
Lunedì 01 Agosto 2011 15:00

Aprendo un manuale di diritto tributario di un prestigioso e serioso autore "tradizionale" si percepiva, nelle prime righe, la domanda angosciosa di come sia possibile occuparsi di tributario senza aver prima

definito cosa sia il tributo. Senza accorgersi che la stessa domanda si potrebbe porre per l'economia, il diritto, la vita la religione, la politica e chi più ne ha più ne metta. Perchè nelle riflessioni sulla condizione umana e la convivenza sociale non serve una definizione puntuale per parlare di qualche cosa...come quel paradosso dei sofisti secondo cui non si poteva dire che una cosa era malvagia senza sapere cos'è il male. Sofismi da baraccone, appunto, ma premesso che si può vivere anche senza una definizione di tributo, notiamo una tendenza ad allargare il concetto. Lo abbiamo visto per le tasse di imbarco, lo abbiamo visto per la Tia, lo abbiamo visto per i diritti camerali, lo abbiamo visto negare per il canone autostradale, lo abbiamo visto per i contributi consortili, ora lo vediamo per  la tassa di iscrizione agli albi professionali. Sembra che la cassazione stia ragionando con lo schema cognitivo secondo cui è un tributo qualsiasi pagamento non solo "doveroso" (altrimenti pure l'affitto e il prezzo delle foniture ricevute o il risarcimento di un danno sancito dal giudice diventerebbero tributi) ma indispensabile per avere un certo bene, un certo status, cui si ha per altri versi interesse, La cassazione non va oltre una serie di stereotipi, della coattività e della doverosità. Stereotipi che andrebbero bene anche per le quote condominiali. La contribuzione alle spese pubbliche viene totalmente trascurata in questo profilo definitorio. Che diavolo c'entra con le spese "PUBBLICHE". Cerchiamo di spiegare quello che la cassazione non dice, cioè perchè  il contributo alla camera di commercio o all'ordine dei medici sono tributi. Forse perchè c'è un interesse pubblico a che i medici si organizzino e quindi il pagamento delle relative spese diventa un tributo? Allora c'è anche un interesse pubblico a che i proprietari di immobili si organizzino e paghino le spese relative all'immobile? Ma allora se è un tributo pure la quota consortile del consorzio di Ardea-Lido dei pini Lupetta (si chiama così, io non c'entro, ci ho casa solo da due anni) perchè allora non deve essere un tributo pure quota del  nostro condominio!. E la quota della club house di chi ha casa in residence a porto rotondo? Ed è un tributo  la quota associativa del circolo di "simpatici e anticipatici" (è la seconda scena, quella dell'elezione del presidente)..dopotutto per essere "qualcuno" nel generone romano "devi essere socio..." e se sei socio devi pagare...quindi è un tributo..del resto se vuoi lavorare come professionista devi trovare i clienti al circolo, quindi se il contributo all'ordine degli avvocati è un tributo, perchè no l'iscrizione al Canottieri Aniene??  . Pubblico la sentenza, anche se christian de sica è molto più serio del diritto tributario italiano...(vedetevi pure la scena dopo, che merita...non c'entra col tributario...però merita!!)..comunque non sono questi i problemi della tassazione attraverso le aziende, perchè sono alla portata della cultura generale giuridico-economica diffusa...perfettamente in grado di rendersi conto che anche qui  è tempo perso..comunque ecco la sentenza sulla quota all'ordine professionale...

Ord. n. 1782 del 26 gennaio 2011 (ud. dell’11 gennaio 2011)
della Corte Cass., SS.UU. – Pres. Vittoria, Rel. Botta
Contenzioso - Processo tributario - Organi  e  oggetto  della  giurisdizione
tributaria  -  Giurisdizione  delle  Commissioni  tributarie  -   Quote   di
iscrizione agli albi professionali - Art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992
 

    Svolgimento del processo - La controversia nasce a seguito dell’invio da
parte di Equitalia Gerit di un avviso  per  la  riscossione  in  favore  del
Consiglio Nazionale Forense a carico degli avvocati del  foro  di  Roma  non
abilitati  al  patrocinio  innanzi  alle  giurisdizioni  superiori  per   la
riscossione del contributo annuale previsto dal D.Lgs.Lgt. n. 382 del  1944,
art. 14, contributo che il Consiglio  dell’Ordine  degli  Avvocati  di  Roma
aveva deciso di non continuare a riscuotere a decorrere dal 2001,  ritenendo
che lo stesso non fosse dovuto.
    Contestando radicalmente  la  legittimità  del  preteso  contributo,  un
gruppo di avvocati ha citato innanzi al Giudice di Pace di Roma il Consiglio
Nazionale  Forense,  il  quale  in  questa  sede  ricorre  per   regolamento
preventivo di giurisdizione a favore del giudice amministrativo, o,  in  via
subordinata, a favore,  del  giudice  tributario.  Si  sono  costituiti  con
distinti  controricorsi,  da  un  lato,  gli  avv.ti  A.M.,  S.M.  e   M.S.,
dall’altro, gli avv.ti M.A., B.F., K.B., C.F.D. F.L., M.M., A.S..  Tutte  le
parti hanno depositato memoria.

    Motivazione  -  1.  Preliminarmente  va  rilevata  l’infondatezza  della
contestazione   svolta   dal   difensore   delle   parti    controricorrenti
(esclusivamente in sede di udienza di discussione) circa un supposto difetto
di rappresentanza del Presidente del CNF. Infatti, l’art. 6,  comma  1,  del
"Regolamento per le attività  del  Consiglio  Nazionale  Forense"  approvato
nell’ottobre 1992 prevede che “il Presidente rappresenta,  dirige,  presiede
il Consiglio Nazionale Forense e ne coordina l’attività”.
    2. Il Consiglio Nazionale Forense, nella prospettazione  principale  del
proprio ricorso, pone in evidenza come dalla lettura dell’atto di  citazione
emerga che gli attori contestano, non il singolo provvedimento adottato  nei
loro rispettivi confronti, ma “l’atto generale presupposto con cui il CNF ha
deciso di richiedere a tutti gli avvocati  il  contributo  annuale  di  Euro
25,8, ai sensi del D.Lgs.Lgt. n. 382  del  1944,  art.  14”.  Oggetto  della
contestazione è Vati della pretesa  del  Consiglio  Nazionale  Forense,  non
l’avviso di pagamento, o il quantum della pretesa o la possibile conseguenza
derivante dal  mancato  pagamento.  Per  queste  ragioni,  la  giurisdizione
spetterebbe al giudice amministrativo.
    3. Il Consiglio Nazionale Forense, nella prospettazione subordinata  del
proprio  ricorso,  prospetta  la  possibilità  che   la   controversia   sia
attribuibile alla giurisdizione del  giudice  tributario,  stante  la  nuova
formulazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, il  quale  assegna  a  tale
giurisdizione, appunto, tributi di ogni genere e specie comunque denominati.
    4. È questa la soluzione che appare  più  corretta  e  coerente  con  il
sistema. Anche  se  il  D.Lgs.Lgt.  n.  382  del  1944,  art.  14,  denomina
"contributo", la prestazione dovuta dagli iscritti nell’albo  per  le  spese
del funzionamento del Consiglio (Nazionale Forense),  tale  denominazione  è
irrilevante al fine di determinare (od escludere) la natura tributaria della
prestazione. Questa, infatti, ha le stesse  caratteristiche  e  scopi  della
"tassa"  (così  denominata,  secondo  un  linguaggio  tipico   del   diritto
tributario) prevista dall’art. 7 del medesimo decreto. Tale norma, al  comma
2, prevede che “il Consiglio (dell’Ordine) può, entro i limiti  strettamente
necessari a coprire le spese dell’ordine o  collegio,  stabilire  una  tassa
annuale, una tassa per  l’iscrizione  nel  registro  dei  praticanti  e  per
l’iscrizione nell’albo, nonchè una tassa per il rilascio  di  certificati  e
dei pareri per la liquidazione degli onorari”.
    5. Il sistema  normativo  riconosce,  in  questa  prospettiva,  all’ente
"Consiglio",  una  potestà  impositiva  rispetto  ad  una  prestazione   che
l’iscritto deve assolvere obbligatoriamente, non avendo  alcuna  possibilità
di scegliere  se  versare  o  meno  la  tassa  (annuale  e/o  di  iscrizione
nell’albo), al pagamento della quale è condizionata la propria  appartenenza
all’ordine. Siffatta "tassa"  si  configura  come  una  "quota  associativa"
rispetto ad un ente  ad  appartenenza  necessaria,  in  quanto  l’iscrizione
all’albo  è  conditio  sine  qua  non  per  il  legittimo  esercizio   della
professione.
    6. Sussiste in tal  modo,  uno  degli  elementi  che  caratterizzano  il
"tributo": la doverosità della prestazione. Chi intenda esercitare una delle
professioni per le quali è prevista l’iscrizione ad uno specifico albo, deve
provvedere ad iscriversi  sopportandone  il  relativo  costo  (la  tassa  di
iscrizione e la tassa annuale), il cui importo non è  commisurato  al  costo
del servizio reso od al valore della prestazione erogata, bensì  alle  spese
necessarie  al  funzionamento  dell’ente,  al  di  fuori  di   un   rapporto
sinallagmatico con l’iscritto.
    7. Ecco, quindi, il secondo elemento perchè sia riconoscibile la "natura
tributaria" della prestazione: il  collegamento  della  prestazione  imposta
alla spesa pubblica riferita a un presupposto economicamente  rilevante.  Il
presupposto, nella  specie,  è  costituito  dal  legittimo  esercizio  della
professione per il quale è condizione l’iscrizione in un  determinato  albo.
La spesa pubblica è quella relativa  alla  provvista  dei  mezzi  finanziari
necessari  all’ente  delegato  dall’ordinamento   al   controllo   dell’albo
specifico nell’esercizio della funzione pubblica  di  tutela  dei  cittadini
potenziali fruitori delle prestazioni professionali degli iscritti circa  la
legittimazione di quest’ultimi alle predette prestazioni.
    8. Tali considerazioni trovano conforto nella giurisprudenza  di  queste
Sezioni Unite  che  hanno  riconosciuto,  proprio  sulla  base  della  nuova
formulazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, (introdotta con la  riforma
del 2001), la giurisdizione  del  giudice  tributario  per  le  controversie
concernenti il pagamento  del  diritto  annuale  di  iscrizione  in  albi  e
registri delle Camere di commercio, il c.d. diritto camerale (Cass. S.U. nn.
13549/2005, 10469/2008, 1667/2009): una situazione non dissimile  da  quella
che concerne la tassa di iscrizione  agli  albi  relativi  all’esercizio  di
determinate professioni.
    9. Pertanto, deve essere dichiarata nella specie  la  giurisdizione  del
giudice tributario.
    10. La novità della questione giustifica la  compensazione  delle  spese
nella presente fase del giudizio.

    P.Q.M. - LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
    Dichiara la giurisdizione del giudice  tributario  e  rimette  le  parti
innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente  per  territorio.
Compensa le spese.

Commenti

avatar FaGal
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Mi ricordo che le prime pagine di ogni manuale di diritto tributario, le prime righe di slides universitarie si aprono sempre con la distinzione "oggettiva" dei concetti di imposte, tasse, contributivi...in regime balneare, si potrebbe anche darne una definizione "soggettiva" o sociologica: la tassa quando ricevi un servizio, il contributo quando speri di riceverlo, l'imposta quando sai che non lo riceverai....
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