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Una teoria per i tributaristi

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Home Tributi minori IRAP e non organizzati: la sentenza riguarda il collaboratore e la motivazione riguarda lo studio
IRAP e non organizzati: la sentenza riguarda il collaboratore e la motivazione riguarda lo studio PDF Stampa E-mail
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Tributi minori
Scritto da Raffaello Lupi   
Lunedì 07 Novembre 2011 21:51

La sentenza in esame, conoscendo il funzionamento dell'IRAP per gli studi associati, ha una interpretazione univoca, ma la sua lettura oscilla continuamente tra riferimenti al reddito dello studio associato e a quelli del collaboratore. Se si presuppone che ai fini Irap è lo studio associato il soggetto passivo del tributo si comprende che la sentenza non si riferisce a un ricco

socio dello studio, bensì ad un collaboratore, cui magari era stata fatta prendere la partita iva per una posizione essenzialmente da dipendente, salvo non avere gli orari e le tutele dei dipendenti medesimi. Non sembra che la sentenza contenga una motivazione di questo equivoco tra "reddito proveniente dallo studio" , una volta coperti i costi, e quindi organizzato, e reddito semplicemente pagato dallo studio, ma ad un soggetto sprovvisto di autonoma organizzazione. Come se un tassista che percepisce corrispettivi solo da una grande azienda diventasse organizzato solo perchè il reddito è erogato da una struttura organizzata!!. L'equivoco insomma si percepisce, perchè la sentenza riguarda il collaboratore, ma la motivazione riguarda lo studio!! E' una curiosa dissociazione tra motivazione, tutta improntata sullo studio, e sentenza , che riguarda il collaboratore!! leggete questo pezzo palesemente riferito allo studio associato Va rilevato, infatti, che l’esercizio in forma associata di  un’attività
liberale è circostanza di per sè  idonea  a  far  presumete  l’esistenza  di
un’autonoma organizzazione di strutture  e  mezzi,  nonchè  dell’intento  di
avvalersi  della  reciproca  collaborazione  e  competenze,   ovvero   della
sostituibilità nell’espletamento di alcune incombenze;
Bene , benissimo, ma si stava parlando del "collaboratore"!!!!!!!. Come dire che il metalmeccanico è organizzato perchè lavora alla Fiat, notoriamente organizzata!!! la via processuale al diritto tributario produce mostri, e non è certo colpa della cassazione. Ma dalla deresponsabilizzazione indotta appunto dallo scaricare tutte le grane addosso al giudice, in nome della legalità, della vincolatezza, della deresponsabilizzazione connesse alla  concezione processualistica della tassazione..

Ord. n. 20499 del 6 ottobre 2011 (ud. del 5 luglio 2011)
della Corte Cass., Sez. tributaria – Pres. Lupi, Rel. Valitutti
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) – Professioni liberali  –
Studio associato – Autonoma organizzazione – Presunzione – Sussiste
Massima  -  L’esercizio  della  professione  liberale  in  forma   associata
costituisce elemento di per sé sufficiente per la sussistenza del  requisito
dell’autonoma organizzazione ai fini dell’applicazione dell’Irap.

    Osserva - - Rilevato che, ai sensi dell’art.  380  bis  c.p.c,  è  stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
    "Con sentenza n. 101/20/08, la CTR della Lombardia  rigettava  l’appello
proposto dall’Agenzia delle Entrate - Ufficio  di  Milano  *1*,  avverso  la
sentenza di primo grado con la quale era stato accolto il  ricorso  proposto
dall’Avv. G.D.P., nei confronti del silenzio rifiuto formatosi  sull’istanza
di rimborso dell’IRAP versata negli anni 2001, 2002 e 2003.  Il  giudice  di
appello riteneva, invero, mancante - nel  caso  di  specie  -  il  requisito
essenziale per l’applicabilità dell’IRAP, costituito dall’abituale esercizio
di un’attività autonomamente organizzata, diretta  alla  produzione  o  allo
scambio di beni ovvero alla prestazione  di  servizi,  per  essere  il  D.P.
inserito in uno studio legale associato. Avverso la sentenza n. 101/20/08 ha
proposto ricorso per cassazione  l’Agenzia  delle  Entrate  articolando  due
motivi, con i quali deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697
c.c., nonchè l’insufficiente  motivazione  circa  un  fatto  decisivo  della
controversia. L’intimato ha replicato con controricorso.
    Il ricorso appare manifestamente fondato, in relazione  ad  entrambe  le
censure.
    Ed  invero,  l’impugnata  sentenza   fonda   il   rigetto   dell’appello
dell’Ufficio unicamente sul presupposto dell’ inserimento del  D.P.  in  uno
studio  legale  associato,  il  che  comporterebbe,  ad  avviso  della  CTR.
l’assenza del requisito dell’abituale esercizio di un’attività autonomamente
organizzata, essenziale ai fini dell’applicabilità dell’IRAP.  Tale  assunto
si palesa, ad avviso della Corte, del tutto infondato.
    Va rilevato, infatti, che l’esercizio in forma associata di  un’attività
liberale è circostanza di per sè  idonea  a  far  presumete  l’esistenza  di
un’autonoma organizzazione di strutture  e  mezzi,  nonchè  dell’intento  di
avvalersi  della  reciproca  collaborazione  e  competenze,   ovvero   della
sostituibilità nell’espletamento di alcune incombenze; sicchè può  ritenersi
- salvo prova contraria da parte del contribuente - che il reddito  prodotto
non  sia   frutto   esclusivamente   della   professionalità   del   singolo
collaboratore (Cass. 24058/09, 15370/07).
    Nel caso concreto, la CTR ha  escluso  l’applicabilità  dell’IRAP  sulla
base del mero dato dell’essere il D.P. collaboratore di  uno  studio  legale
associato, senza dare in alcun modo atto degli eventuali elementi  di  prova
che potevano indurre l’organo giudicante  a  ritenere  che  il  reddito  dal
medesimo prodotto non fosse in  alcun  modo  ascrivibile  all’organizzazione
costituita dal predetto studio associato. E ciò, in special  modo  a  fronte
delle allegazioni dell’Ufficio - dettagliatamente riportate  nel  ricorso  -
secondo cui il D.P. aveva percepito redditi cospicui dallo studio associato,
con  indicazione  specifica  degli   elementi   dai   quali   tale   elevata
redditualità,   imputabile   all’organizzazione,   poteva   desumersi.    Di
conseguenza, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio,  ai  sensi
dell’art. 375 c.p.c., comma 1.
    - che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata
agli avvocati delle parti;
    - che non sono state depositate conclusioni scritte dal p.m., mentre  ha
depositato memoria l’intimato; considerato che il Collegio, a seguito  della
discussione in camera di consiglio condivide i motivi in fatto e in  diritto
esposti nella relazione, senza che a diversa  conclusione  siano  idonee  ad
indurre le argomentazioni  svolte  nell’anzidetta  memoria.  Ed  invero,  va
ulteriormente ribadito che l’esercizio  in  forma  liberale  di  un’attività
associata costituisce una circostanza di  per  sè  idonea  a  far  presumere
l’esistenza  -  ai  fini  dell’applicabilità  dell’IRAP  -  di   un’autonoma
organizzazione, presupposto essenziale dell’imposta, ed a far escludere - in
difetto, come nel caso di specie, di elementi di prova di segno contrario  -
che il reddito sia prodotto esclusivamente per effetto della professionalità
del singolo collaboratore.

    P.Q.M. - La Corte di Cassazione;
    accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito,
rigetta   il   ricorso   introduttivo   del   contribuente;   condanna    il
controricorrente  al  pagamento  delle  spese  del  presente   giudizio   di
legittimità, che liquida in Euro 1.000,00, oltre spese prenotate  a  debito;
dichiara compensate le spese dei gradi di merito.

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