Impugnare per chiedere l'inefficacia soggettiva dell'atto? |
Controlli e contenzioso | |||
Scritto da Raffaello Lupi | |||
Mercoledì 26 Ottobre 2011 21:57 | |||
Nella dilagante confusione tributaria emerge spesso una questione tipica anche del diritto amministrativo. Cioè la notifica di atti per ragioni soltanto ipotetiche, come ad esempio a vecchi amministratori, a supposti titolari di locali dove avrebbe sede una società, reale destinataria dell'atto. Spesso , comprensibilmente, gli uffici, per non sbagliare, notificano ad una pluralità di soggetti, senza indicare bene a che titolo (il massimo c'è sulle notifiche a soggetti esteri, dove è capitato persino a chi scrive di ricevere un accertamento per centinaia di milioni di euro destinato a una società estera per la quale, anni prima, avevo indicato le mie generalità nell'apertura della partita iva, in quanto unico amministraore italiano, e di cui , al momento della notifica, non ero più amministratore da anni, da prima del periodo di imposta cui si riferiva l'accertamento). In tutti questi casi non si indica "a che titolo" avviene la notifica, e quindi il destinatario può solo fare delle ipotesi. Persino io ebbi dei dubbi e quindi si apre la curiosa questione dell'impugnazione di un atto non solo e non tanto per farne valere l'invalidità, quanto per farne valere l'inefficacia soggettiva rispetto ad uno dei soggetti cui è stato notificato. Ad esempio una società controllante presso cui si assume essere domiciliata la contribuente, come pure un tizio presso cui si immagina si trovi una società di fatto. In tutti questi casi il destinatario non è talmente estraneo alla situazione cui l'atto si riferisce, da prenderlo e buttarlo nel cestino. Che deve fare uno quando non capisce perchè l'atto gli è stato notificato?. E' logico che il destinatario si metta paura, ma non sa per quale motivo impugnare un atto di accertamento su ricchezza che non lo riguarda. Ma il destinatario in esame teme che la ragione della sua indicazione possa emergere a posteriori, dopo la mancata impugnazione dell'atto, con un ufficio che scopre le parte ora per allora, e fa valere la definitività dell'atto. Allora gli sorge una specie di interesse a ricorrere, ma non per far dichiarare la invalidità dell'atto in se, quanto per farne indicare l'inefficacia nei suoi confronti. L'epilogo potrebbe essere anche la dichiarazione di 'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in quanto il giudice considererebbe l'atto estraneo alla sfera giuridica del destinatario. Qui l'inammissibilità equivale ad inefficacia. Impugnare con questo petitum è però un modo per farsi condannare alle spese? Direi di no,perchè l'interesse è chiaro! Vedremo di riparlarne.
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