Illegittima costituzionalmente l'equiparazione dei prelievi a reddito, ma perchè solo per i professionisti? |
Controlli e contenzioso | |||
Scritto da Raffaello Lupi | |||
Lunedì 06 Ottobre 2014 17:09 | |||
Nella sentenza 228 del 2014 la corte costituzionale ha dato una spallata alla "presunzione contronatura" secondo cui i prelevamenti bancari ingiustificati sarebbero elementi positivi di reddito e operazioni imponibili IVA. Tante volte l'avevamo chiamata "presunzione contronatura" sul piano della determinazione dei tributi, cioè della ricchezza. Va bene che il diritto, degradato a legislazione, contrasta spesso frontalmente con il senso comune, ma spesso le disposizioni hanno una piccola area di sensatezza, mentre qui proprio non si capiva cosa si fossero fumati, quasi trent'anni or sono gli estensori della norma prima di legiferare. Non si capiva a quale caso arcano si riferissero. Anche scorrendo le difese dell'avvocatura appare chiaro che non si capiva esattamente la ratio legis. Anche la sentenza, con le sue divagazioni sulla tracciaibilità, sembra non trovarsi totalmente a proprio agio. Io ho provato tante volte a chiedermi cosa potessero avere in mente gli estensori, salvo lo stato confusionale. Forse avevano in mente il "costo nero" , ma anche oggi nessuno vieta di utilizzarlo come base di presunzione di ricavi neri, nei limiti della percentuale di ricarico. Ma poi perchè, se la presunzione è "contronatura" , limitarsi ai professionisti? Se è contronatura è contronatura per tutti. Però non è la prima volta, dalla sentenza ILOR del 1982, a quella Irap del 2001, che si nota, nella corte, una certa condiscendenza, per affinità ambientale, verso i professionisti, quasi sempre "forensi"..Comunque niente paura, la sentenza è fatta bene, e la norma dichiarata incostituzionale lo era davvero. Anzi era del tutto priva di senso. Ma per tutti e non solo per i professionisti. Va bè Roma non fu edificata in un giorno...
3.– Nel merito la questione è fondata in riferimento alle censure di cui agli artt. 3 e 53 Cost., con conseguente assorbimento di quelle relative agli artt. 24 e 111 Cost.
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