Ha fatto la fattura...e allora? Sicuri che la registri? |
Occultamento ricavi | |||
Scritto da Raffaello Lupi | |||
Martedì 28 Luglio 2009 00:00 | |||
L'opinione pubblica sembra attribuire importanza decisiva all'emissione della fattura e dello scontrino, ma siamo sicuri che l'emittente, dopo averli emessi, li registri e li dichiari? Specie quando non è segnalato all'amministrazione finanziaria dal proprio cliente? Questo sospetto è diventato certezza quando un amico dell'agenza delle entrate, a seguito di un controllo di oneri deducibili, ha fortuitamente individuato un medico che fatturava tutto, ma registrava un terzo, cioè "dimenticava" di registrare due fatture su tre. IN questo caso potrebbe essere applicabile il reato di occultamento di documenti contabili? Anche se le fatture non registrate sono lì, nel faldone? Certo, il procedimento è altamente ingannatorio , anche perchè vanifica i presidi classici (fatture e scontrini) cui è affifdato il contrasto all'occultamento dei ricavi. Speriamo di occuparcene in un prossimo articolo su dialoghi.
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Commenti
Così individuato l’oggetto giuridico del reato, ne discendono alcuni corollari.
Anzitutto l’impossibilità di ricostruire l’ammontare dei redditi o il volume degli affari, in quanto incide direttamente sull’interesso protetto, va propriamente considerata come elemento essenziale del reato, che, in quanto tale, è coperto dalla colpevolezza, e non come semplice condizione di punibilità.
Inoltre, la detta impossibilità va rapportata alla sfera del contribuente infedele e alle scritture o ai documenti obbligatori che questi ha sottratto all’accertamento.
Ciò si desume dallo stesso tenore letterale della norma, che incriminando l’occultamento o la distruzione anche parziali della documentazione contabile richiede per conseguenza come elemento ulteriore l’impossibilità di accertare il risultato economico di quelle sole operazioni connesse alla documentazione occultata o distrutta. In altri termini, non è evidentemente richiesta come essenziale l’impossibilità di ricostruire tutta la gestione economica del contribuente per l’anno d’imposta interessato. Il giudice dovrà quindi accertare, in base a una valutazione comparativa della documentazione esistente e di quella mancante, se la condotta fraudolenta del contribuente era idonea a mettere in pericolo la funzione probatoria dei cespiti imponibili che la legge assegna alla documentazione e alla scritturazione obbligatorie. Mancando questa concreta idoneità, il reato non è integrato in considerazione della irrilevante offensività della condotta.
Inoltre, proprio perché la norma intende assicurare la trasparenza fiscale del contribuente, non è rilevante che la ricostruzione delle operazioni non documentate sia possibile aliunde, attraverso i riscontri ed, incrociati presso i soggetti economici cui si riferiscono quelle operazioni. In altri termini, il reato è escluso solo quando il risultato economico delle operazioni prive della documentazione obbligatoria può essere ugualmente accertate in base ad altra documentazione conservata dall’imprenditore interessato. In tal caso - come s’è detto - manca la necessaria offensività della condotta.
Nel caso di specie, quindi, non rileva che la ricostruzione dei cespiti relativi alle tre fatture occultate dall’imputato sia stata possibile grazie alle fatture passive conservate presso i destinatari.
Cassazione penale, sez. III, 21 gennaio 2008, n. 3057
http://www.miolegale.it/sentenza/513-Cassazione-pen ale-sez-III-21-gennaio-2008-n-3057.html
Elemento di partenza per discutere